Il TAR della Campania riconosce il diritto a docente precaria di spostare il punteggio del corso SSIS da una graduatoria ad altra nello stesso ambito disciplinare di lingua francese. Soddisfazione del sindacato SAB che ha patrocinato tutto il contenzioso.
Il TAR della Campania, sez. VIII di Napoli, con sentenza del 3/9/2010, accoglie il ricorso presentato dalla prof.ssa N.M., rappresentata in giudizio dall’avv. Ferdinando Gelo del foro di Napoli domiciliato in via Cervantes n. 55 c/o la sede del SAB Scuola di Napoli e riconosce il diritto all’attribuzione dei 30 punti SSIS nella graduatoria ad esaurimento della lingua francese nella scuola media classe A245 e non nella classe A246 lingua e civiltà straniera francese delle scuole superiori, assegnata d’ufficio prima dall’ATP di Napoli e dopo da quello di Caserta dove, nel frattempo, aveva trasferito la propria domanda.
Soddisfazione del sindacato SAB che tramite il segretario regionale della Campania, prof. Vincenzo Cozzino, ha patrocinato tutto il contenzioso che aveva già prodotto sospensiva di merito da parte del medesimo TAR.
La prof.ssa N.M. precaria, a seguito dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, chiedeva l’attribuzione dei 30 punti del corso di specializzazione all’insegnamento secondario SSIS abilitante nella classe di concorso A245 Francese scuola media, l’ex USP ora ATP di Napoli, d’ufficio assegnava tale punteggio non nella graduatoria richiesta, bensì nella classe A246 corrispondente a Francese nelle scuole superiori atteso che, la predetta docente, aveva partecipato al corso SSIS per tale classe di concorso.
Con l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio 2007/09 la prof.ssa trasferiva la propria domanda nella provincia di Caserta, anche questo ATP contravvenendo alla volontà dell’istante che continuava a privilegiare il Francese nella scuola media, assegnava i 30 punti nella graduatoria della scuola superiore.
Contro tale modo di operare veniva presentato ricorso al TAR per il riconoscimento del diritto manifestato dall’istante adducendo a motivazione che la partecipazione al corso SSIS e la consequenziale abilitazione, non era da intendere solo per la classe a cui aveva partecipato bensì all’intero ambito disciplinare A.D. 5 per effetto del D.M. n. 354/98 il quale, all’art. 3, comma 4, prevede che “i docenti in possesso di una abilitazione all’insegnamento di discipline comprese nel nuovo ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamenti dell’ambito stesso”.
Il TAR, confermando la tesi sempre sostenuta dal sindacato SAB, ha riconosciuto che la restrittiva interpretazione seguita dall’amministrazione urta col tenore letterale e con la ratio della disciplina di cui sopra e collide con una simile interpretazione della disciplina concorsuale, improntata a canoni di letteralità, ragionevolezza e logica ed è, pertanto, da reputarsi illegittima la contestata determinazione di negare alla ricorrente la facoltà di scelta, esercitata, fin dal momento dell’iscrizione nelle graduatorie provinciali definitive ad esaurimento, tra la classe A245 e A246.
Alla luce di quanto sopra, poiché la volontà espressa dalla ricorrente è avvenuta prima del divieto di spostamento introdotto dal d.d.g. del 16/3/2007, esso non può interpretarsi nel senso di cristallizzare sfavorevolmente in via retroattiva la posizione della ricorrente che vedrebbe, altrimenti, dapprima declinata, sulla base di una unilaterale determinazione ex officio rivelatasi illegittima, l’imputazione del “bonus” sulla classe A245 prescelta all’origine e poi tradito il fondato affidamento nell’esercizio del ius variandi in sede di aggiornamento, una volta abbandonata la cennata determinazione negativa, per cui il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento in parte qua delle graduatorie impugnate.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario generale SAB