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Completamento d’orario per i supplenti, solo questione di fortuna?

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Lalla  di orizzontescuola – Previsto dalla normativa, il completamento di orario per insegnare sul numero di ore corrispondenti a quelle del personale di ruolo, diventa a volte impossibile per la reticenza delle Dirigenze a modificare gli orari. Vediamo cosa prevede la normativa e la giurisprudenza in merito.

Il completamento di orario è previsto dall’art. 4 del Regolamento delle supplenze, che afferma: “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.”

L’espressione “in caso di assenza di posti interi” non va tenuta in considerazione, in quanto per l’a.s. 2010/11 il Miur con la nota 7681 del 24 agosto 2010 ha derogato a tale situazione, autorizzando il completamento anche per la scelta di uno spezzone in presenza di posto intero.

L’espressione ” fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo” va inteso in 18 ore per la scuola secondaria, 22 per la primaria e 25 per la scuola di infanzia, così come individuati dall’art. 28 del CCNL 2006 2009

L’espressione “mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.” significa che la cattedra può essere scissa in spezzoni organici, ossia rispettando il monte ore settimanale previsto per quella disciplina.

Lo stesso art. 4 afferma che il completamento d’orario può avvenire “con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.”

Nonostante le indicazioni normative siano chiare, e il regolamento tuteli un diritto, già in queste prime settimane di scuola, molti docenti lamentano l’impossibilità di completare l’orario, causa orari definitivi, immodificabili, statici per tutto l’anno scolastico, a beneficio unicamente dei docenti che hanno la fortuna di essere già in servizio al momento di attribuzione della supplenza.

Eppure il Ministero con la nota 19212 del 17 dicembre 2009 aveva avvertito: “Si coglie l’occasione per rappresentare l’opportunità di favorire il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art. 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi.”

Quindi per i docenti del salvaprecari, una certa tutela ulteriore c’è, è stata resa “normativa”

Ma bisogna precisare che dal momento che le nuove liste per l’a.s. 2010/11 non sono ancora pronte, e che la nota suddetta è stata confermata con la nota prot.n. 8491 del 20 settembre 2010, i docenti che oggi si vedono negato il diritto al completamento nella maggior parte dei casi saranno gli stessi che affolleranno le liste del salvaprecari, e che non potranno più accedere a quella supplenza, perchè nel frattempo assegnata a titolo definitivo da Graduatoria di istituto.

Precisiamo che il nostro discorso è riferito a supplenze da assegnare fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Per quanto riguarda la giurisprudenza citiamo la sentenza di Rimini, Il docente supplente ha sempre diritto al completamento. Intervento positivo del SAB presso l’USP di Rimini, in cui si afferma: L’orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio”

Nel caso in cui il docente, contattato per una supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto, non riesce a completare l’orario perchè ostacolato dalla rigidità degli orari, dovrebbe richiedere copia del Contratto Integrativo di istituto, al fine di verificare se le parti in causa hanno regolato tale aspetto della vita scolastica, e comunque far valere il proprio diritto attraverso le organizzazioni sindacali, preposte al rispetto della normativa

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