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Permessi Legge 104/92: per pochi, è necessario contenere le spese

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red – Giovedì 23 settembre potrebbe essere approvato in Senato una legge di delega in matera di lavori usuranti, in cui si interviene sulla fruizione dei permessi mensili previsti dall’art. 33 della legge 104/92, fruizione ammessa solo per i parenti entro il II grado, e non il III, com’è nella disposizione attuale. Inoltre la sede di lavoro scelta deve essere quella più vicina al domicilio della persona da assistere. Nel prossimo contratto sulla scuola diventerà obbligatoria la quantificazione in ore dei permessi. Abolito il requisito della convivenza della persona handicappata con il personale che intende assisterlo.

Le novità sono parecchie, tutte volte a ridurre l’eccessiva spesa che dall’applicazione della legge 104/92 deriva allo stato, soprattutto nel comparto scuola, in cui (a quanto pare) della legge si è fatto un uso non sempre corretto

  • La platea dei beneficiari sarà sfoltita riducendo la possibilità di permesso solo ai parenti di II grado. A questo link potete verifare i gradi di parentela.
  • Una deroga alla nuova norma continuerà a sussistere qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
  • Cambiano inoltre i criteri di scelta della sede di lavoro, che dovrà essere quella più vicina al domicilio della persona da assistere, e non del soggetto richiedente il permesso.
  • Abolito il requisito della convivenza della persona handicappata con il parente che cura la sua assistenza.
  • Viene introdotto l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente in monte ore dei 3 giorni di permesso. Poichè però il Contratto collettivo per la scuola fino a questo momento non ha accolto tale principio, l’obbligatorietà della fruizione ad ore, per il personale della scuola, scatterà dall’approvazione del nuovo contratto.
  • DA ORIZZONTESCUOLA
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