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Elenchi Prioritari per l’a.s. 2010/11: DM 68 e DM 80/2010 – Chiarimenti

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red – Nota di chiarimento sul punteggio da attribuire qualora, per carenza di posti disponibili, il personale abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’ anno di rispettivo riferimento. Riconfermate le note note n.14655 del 30 settembre 2009 e n.19212 del 17 dicembre 2009, nelle parti compatibili alla situazione dell’a.s. 2010/11.

Nota prot.n. 8491 del 20 settembre 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Roma, 20 settembre 2010

Oggetto: Elenchi Prioritari per l’a.s. 2010/11: DM 68 e DM 80/2010

Con riferimento ai DD.MM.n.68 del 30 luglio 2010 e n.80 del 15 settembre 2010, relativi a quanto in oggetto, si fa rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti già forniti per l’a.s. 2009/10, con le note n.14655 del 30 settembre 2009 e n.19212 del 17 dicembre 2009.
Dalla predetta nota n.19212/2009 in particolare si segnalano i seguenti aspetti:

  1. Allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a.s. 2010-2011, il personale docente educativo e ATA che, pur avendo i requisiti per rientrare tra i beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si avvalga della relativa normativa in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può all’ atto dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o permanenti (docenti ed ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), qualora per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’ anno di rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due diversi insegnamenti o profili attribuire il punteggio.
  2. Il personale ATA che parimenti non si avvalga della normativa in oggetto,qualora abbia stipulato nell’anno in corso contratto di supplenza fino al 30 giugno, e nel precedente anno fino al 31 agosto, ha diritto, all’atto dell’inserimento o dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti, all’attribuzione del corrispondente maggior punteggio.
  3. Allo scopo di non pregiudicare la situazione economica del personale scolastico interessato è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

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