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Agorà informa… diritto di accesso alla pensione anno 2011

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Agorà – A fine anno è prevista l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale per le istanze di accesso alla pensione dell’anno 2011. Nei giorni scorsi alcuni autorevoli organi di stampa avevano pubblicato la notizia secondo la quale – di fatto – il personale femminile non avrebbe potuto accedere al pensionamento per limiti d’età “a domanda” se non in possesso di 62 anni di età al 2011. La notizia però risulta inesatta….

Il problema ha avuto origine da una interpretazione inesatta di una  nota del 03/ agosto 2010 , n. 10560 con cui l’Inpdap ha inteso disciplinare le “uscite” per l’anno 2011.. Tale nota è rivolta al personale del Pubblico impiego, con esclusione del personale della Scuola. In essa infatti sono previste tipologie di uscita, legate alle varie “finestre” , mentre per il settore scuola è prevista – normativamente – una sola finestra.

Il personale femminile potrà ottenere – anche per il 2011 – il pensionamento per limiti d’età a 61 anni , anche se maturati entro il 31 dicembre 2011.

Per maggiore chiarezza precisiamo che il diritto sussiste per le donne nate entro il 31 dicembre 1950.

La legge 122/2010, (già Decreto Legge 78/2010), frutto di una instancabile attività legislativa concentrata nel periodo estivo ha provveduto a disciplinare limiti sempre più cogenti per l’accesso alla pensione nel pubblico impiego, fissando il requisito di 65 anni di età per le donne a partire dal 2012 .

Ha sancito altresì la fine di ogni speranza per il personale di “trasferire la posizione assicurativa all’INPS” per aggirare i limiti di età per il pensionamento che negli ultimi anni hanno fortemente penalizzato il pianeta donna del P.I.

E’ stato infatti possibile sinora utilizzare tale opportunità – a costo zero – per ottenere l’accesso alla pensione di vecchiaia come per le donne del settore privato, ovvero a 60 anni, anche se per ottenere una pensione di misura inferiore a quella di corrispondente anzianità contributiva del P.I.

D’ora in poi, a decorrere da 01/07/2010, tale possibilità:

  • potrà sussistere a fronte di un onere economico, qualora esista una posizione assicurativa presso l’INPS
  • non potrà aver corso in caso contrario

Ma vediamo un rapido “excursus” normativo……

Pensioni personale femminile

Una conquista dell’anno 1995.. era stata già “cancellata” dall’art. 22- ter del testo del DPEF 2009 –Legge 102/2009.

La motivazione?… Una scelta di “pari opportunità” rispetto all’altro sesso…!!!!

Eppure…non si è mai rinvenuta traccia di norme che prevedano l’obbligo di un accesso al pensionamento a 60 anni per il personale femminile.

L’art. 2, comma 21 della legge 335/1995 aveva – infatti – previsto la possibilità a domanda e non l’obbligo di accedere alla pensione per limiti d’età a 60 anni per le donne che non maturassero i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità (età + anni di servizio). 

Una lettura strumentale della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008, ha determinato già da tempo l’elevazione del limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le donne.

La legge 122/2010 ha ulteriormente ridotto i tempi per l’introduzione del requisito dei 65 anni, precedentemente previsto per il 2018, ora fissato al 2012.

In sintesi:

  1. pensione di vecchiaia 2011 = per gli uomini a 65 anni di età per le donne a 61 anni di età anche se non in possesso dei 35 anni di servizio<
  1. pensione di anzianità 2011 = uomini e donne anni 60 età + 36 servizio (interessa i nati sino al 31/12/1951) anni 61 età + 35 servizio (interessa i nati sino al 31/12/1950)

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In tal senso l’INPDAP – Direzione centrale pensioni, Ufficio I – con propria Nota divulgativa Prot. n. 220 dell’8 gennaio 2008  aveva fornito i chiarimenti necessari a dirimere gli eventuali dubbi del personale riassumendo le norme della legge 247/2007 Tabella B : 

  • 2011 60 anni compiuti entro il 31 dicembre * di età anagrafica e 36 di servizio (o 61 anni compiuti entro il 31 dicembre *di età anagrafica e 35 di servizio)
  • 2012 come sopra

N.B.: *beneficio personale scuola comma 3 art. 1

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  • 2013 61 anni compiuti entro il 31 dicembre * di età anagrafica e 36 di servizio                               (o 62 anni compiuti entro il 31 dicembre *di età anagrafica e 35 di servizio)
  • 2014 come sopra

N.B.: *beneficio personale scuola comma 3 art. 1

  * * *

Nell’anno 2011 e 2012 sarà in vigore infatti quota 96, nel 2013 e 2014 quota 97.

N.B. : le quote devono essere conseguite senza arrotondamenti.. ovvero..

Sulla base di quanto disposto nella nota MIUR prot. AOODGPER 19313 del 21 dicembre 2009 si può prevedere per il 2011 che la quota 96 possa essere raggiunta sommando età e servizio come nell’esempio sotto indicato:

età anni 60 mesi 10 giorni 15,

 servizio anni 35 mesi 1 giorni 15

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40 anni di servizio o di contributi ?

Molte e controverse le prescrizioni normative che – negli anni – hanno interessato il concetto di “compiuto quarantennio”:

  • l’art. 509 del D. L.vo 297/1994 , in base al quale l’interessato può a domanda essere collocato a riposo con una anzianità contributiva pari a 40 anni , pur non avendo raggiunto il limite di età
  • l’art. 72 comma 11 del D.L.112/2008, convertito in legge 133/2008 in base al quale si concede ampia discrezionalità alla Amministrazione , rispetto al collocamento a riposo d’ufficio del dipendente
  • l’art. 6 comma 3 della legge n. 15/2009 , in base al quale – ai fini del collocamento a riposo d’ufficio era prevista la valutazione del solo servizio effettivo e non dei riscatti ( es: laurea..) , mentre ai fini del collocamento a riposo a domanda dell’interessato, era possibile considerare ogni periodo utile.
  • l’art.17 comma 35 della legge 102/2009 , in base al quale si torna a considerare l’anzianità contributiva comprendente eventuali riscatti e non il solo servizio effettivo, demandando alla Amministrazione il diritto di risolvere unilateralmente il rapporto con il lavoratore sino a tutto il 31 agosto 2011.

E’ bene precisare che eventuali rinunzie ai riscatti non saranno prese in considerazione dopo l’emissione della specifica delibera da parte dell’INPDAP né – tanto meno – dopo il pagamento della cifra richiesta, come del resto disposto dall’art. 2 comma 4 del DPR 351/1998.

In breve: d’ora in poi l’Amministrazione potrà unilateralmente decidere per la risoluzione del rapporto di lavoro con 40 anni di contributi comunque considerati.

Sito Agorà

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