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Chiarimenti MIUR nomina assistenti amministrativi

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Il MIUR chiarisce che il contratto di lavoro a tempo determinato su posto lasciato disponibile dall’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA è da assegnare attraverso le graduatorie provinciali. Vengono dati chiarimenti circa la possibilità di demandare al dirigente scolastico la valutazione in ordine alla possibilità di prorogare la supplenza, a fronte di motivate esigenze di servizio. Fornisce chiarimenti circa la retribuzione del supplente la quale non deve gravare sui fondi assegnati all’Istituto, ma sul pertinente capitolo di bilancio, gestito dal competente Ufficio del Ministero dell’economia.

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
– Uff. V –

prot. n. 7903 Roma, 3 settembre 2010

Ai Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali.
Loro Sedi

OGGETTO: articolo 11bis ccni 15 luglio 2010 – nomina assistenti amministrativi supplenti – quesiti –

Come noto, il comma 7 dell’articolo 11bis del ccni 15 luglio 2010, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2010/11, prevede che il posto lasciato disponibile dall’assistente amministrativo, utilizzato in qualità di DSGA, debba essere ricoperto con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale ATA, adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430.

E’ stato, inoltre, previsto che per la supplenza debbano essere applicati, in particolare, i criteri di cui al comma 4 dell’articolo 6 del citato Regolamento, con il quale viene demandata al dirigente scolastico la valutazione in ordine alla possibilità di prorogare la supplenza, a fronte di motivate esigenze di servizio.

In proposito, sono pervenuti taluni quesiti volti a conoscere se il riferimento a detto articolo, che disciplina esclusivamente i contratti da stipulare utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, porti a configurare il medesimo rapporto lavorativo come supplenza temporanea da retribuire a carico dell’Istituto.

Al riguardo, si precisa che tale disponibilità è ascrivibile alla tipologia dei posti da ricoprire con supplenza di cui alla lettera b) dell’articolo 1 del citato Regolamento, poiché la medesima si concretizza successivamente alla determinazione dell’organico di diritto ed antecedentemente al 31 dicembre del medesimo anno scolastico. Di conseguenza, il rapporto di lavoro per la copertura del posto medesimo deve essere instaurato con scadenza al 30 giugno, utilizzando le graduatorie provinciali di cui al comma 1 dell’articolo 2 del Regolamento, Ne consegue che la retribuzione del supplente non deve gravare sui fondi assegnati all’Istituto, ma sul pertinente capitolo di bilancio, gestito dal competente Ufficio del Ministero dell’economia.

In conclusione, si pone in evidenza che il richiamo al comma 4 dell’articolo 6 si connota come rafforzativo della facoltà attribuita al Dirigente scolastico di operare la proroga della supplenza a fronte di oggettive, motivate esigenze di servizio.

Si consideri, infatti, che nel medesimo CCNI non viene operato il rinvio integrale all’articolo 6. Il richiamo è limitato al solo comma 4 che contempla, come evidenziato, la possibilità di prorogare la conclusione del rapporto di lavoro per un ulteriore periodo, da contenere, comunque, entro il 31 agosto.

Nel pregare di darne la massima diffusione, si precisa che il contenuto della presente nota è formulato di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto del 15 luglio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

da orizzontescuola

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