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L´Amministrazione ha emanto la nota prot. n. 7797 del 27 agosto 2010,  con la quale, nel ribadire quanto previsto al punto e) della nota prot. n. 7521 del 6.8.2010, viene precisato che il personale docente neo assunto a tempo indeterminato può accettare per l´anno scolastico 2010-2011 supplenze di durata non inferiore a un anno in un diverso ordine o grado d´istruzione, o per altra classe di concorso, in applicazione dell´art. 36 del CCNL.

Quanto sopra in considerazione del fatto che la cancellazione dalle altre graduatorie a esaurimento in cui il docente assunto in ruolo è presente, è effettuata solo successivamente alla “valida costituzione del rapporto di impiego”.

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