Il trattamento economico è quello che vede, dal 1° gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio tabellare.
La tesi secondo la quale spetta tale compenso, già da tempo riconosciuta valida sia dalla magistratura ordinaria che da quella amministrativa, è stata ora formalmente accolta anche dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, come si legge chiaramente nel parere espresso dalla sezione prima del Consiglio di Stato nell’adunanza del 9 giugno 2010 su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Assodato che è dovuto il compenso per ogni ora di insegnamento prestato in eccedenza alle 18 settimanali rimane, a questo punto, da sciogliere il nodo sugli effetti che detto compenso ha sulla determinazione della base pensionabile e su quella della indennità di buonuscita. La tesi sostenuta da sempre dall’Inpdap è chiarissima: il compenso per le maggiori ore di insegnamento è utile per la determinazione della quota A della pensione di cui all’art. 13, lett. a) del D,lgs n. 503/92 e per la base di calcolo della indennità di buonuscita ma limitatamente a quello corrisposto per le maggiori ore incluse istituzionalmente in una cattedra con orario superiore a 18. Secondo l’istituto di previdenza il compenso non è, invece, utile ai suddetti fini se le ore eccedenti le 18 sono prestate per la sostituzione dei docenti assenti, per le attività aggiuntive di insegnamento per il miglioramento dell’offerta formativa o legate a specifici progetti didattici, nelle classi collaterali disponibili per l’intero anno o attività complementari di educazione fisica.
Tenuto conto che i predetti compensi rientrano tra le indennità accessorie, è sempre la tesi dell’istituto previdenziale guidato da Paolo Crescimbeni, sono da considerare utili solo ai fini della determinazione della quota B della pensione e non anche ai fini del calcolo della indennità di buonuscita.
La tesi dell’istituto continua, invece, a non convincere i giudici del Tar e del Consiglio di Stato secondo i quali il carattere stipendiale del compenso dovuto per le ore eccedenti comporta che lo stesso rileva anche agli effetti del calcolo della tredicesima mensilità, della contribuzione previdenziale nonché del trattamento di buonuscita e pensionistico: Le ultime decisioni in ordine di tempo sono quelle della VI Sez. del C.d.S. 6 giugno 2008, n. 2730 e 15 aprile 2008, n. 1735).