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La Cassazione inasprisce le pene in caso di incidente all’alunno minorenne

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Vigilianza obbligatoria fino all’arrivo dei genitori di Giuseppe Mantica  

 
Arriva un cambio di rotta improntato alla maggior severità dalla Cassazione penale per la vigilanza sugli scolari. La sentenza n. 17574/2010, quarta sezione, propone una visione della responsabilità della scuola e, soprattutto, del personale diversa da quella data dal prevalente orientamento dei giudici civili.

 

Forse colpita dalla gravità del fatto, la Corte ha cassato la decisione dei giudici di appello che aveva mandato assolti, tra gli altri, il preside ed il docente per responsabilità sulla morte di un alunno undicenne.

Il fatto

Quel giorno, alla fine delle lezioni, gli alunni uscivano dall’istituto senza alcun inconveniente e, buona parte di essi, sostava, nel piazzale, fuori dalla scuola per salire sui mezzi pubblici già presenti o in attesa del loro arrivo. Su questa situazione, la sentenza ha modo di rilevare come si fossero create (probabilmente di consuetudine) circostanze caotiche e disordinate tali da essere ritenute di pericolo; ed infatti viene censurato anche l’omesso intervento regolarizzatore del comune, e, per esso, di due dipendenti amministrativi responsabili del reparto istruzione. La ricostruzione dell’evento non ha consentito di risalire alla dinamica certa dello stesso che ha avuto il più infausto dei finali con la caduta del piccolo mentre l’autobus in movimento ne schiacciava il corpo. L’autobus era preso d’assalto, con tipica esuberanza giovanile, dagli scolari che si affollavano presso la portiera, allorquando il bambino, forse incespicando nel marciapiede, forse spinto nella foga da altri o forse entrando in urto con lo stesso mezzo, rovinava in terra e restava travolto.

Le responsabilità

L’analisi dei giudici si concentra sulla evitabilità dell’evento, partendo da un rilievo storico statistico, ossia il fatto che tale situazione era solita e conosciuta, ma che nessuno vi aveva posto rimedio. In tal senso, oltre alla responsabilità del guidatore e a quella dei responsabili del comune, emergono omissioni in capo al dirigente scolastico che, trattandosi di scolari, doveva organizzare un servizio che assicurasse la copertura della situazione di pericolo a fine giornata scolastica, anche a mezzo del personale ata. Punto di rilievo, sull’argomento è anche la normativa specifica interna della scuola consistente nel regolamento di istituto che, nei più recenti intendimenti giurisprudenziali, rappresenta un elemento della struttura del contatto sociale avente natura negoziale. Nella specie, il regolamento disponeva che gli alunni fossero assistiti nella discesa e nella salita dai mezzi, e finanche che l’insegnante, in caso di ritardo considerevole, fosse tenuto a consegnare il minore alla polizia municipale.

Non di meno va detto come sia orientamento consolidato dei massimi giudici quello di assegnare all’istituto il compito di provvedere alla sorveglianza degli allievi minori fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro. Posta in tali termini la questione, per la Cassazione, gli addebiti penali devono essere rivolti anche al docente che aveva evitato di assicurarsi dell’incolumità dell’alunno fino alla salita sul mezzo. La responsabilità dei docenti, a fronte di una scolaresca naturalmente gioiosa e vivace (si pensi soprattutto all’uscita da scuola), è così stata estesa fino al controllo dei comportamenti molteplici dei tanti allievi che uscendo vanno nelle direzioni più diverse e si mescolano tra loro.

Note: ItaliaOggi Azienda Scuola 24/08/2010
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