Forse non tutti sanno che anche i figli possono assistere con congedo biennale retribuito il genitore portatore di handicap in situazione di gravità.
La nota ministeriale 16 giugno 2009 prot. 8270 fornisce chiarimenti in tal senso…
Ma vediamo l’”excursus” normativo………
La legge 104/1992 ha dettato norme in materia di assistenza e di tutela dell’handicap.
Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , art. 42, comma 5, in applicazione dell’art. 15, legge 8 marzo 2000, n. 53, aveva previsto il diritto a fruire del congedo da parte della “…lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o , dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità….”.
La Corte Costituzionale con sentenza dell’8 giugno 2005, n. 233, ha stabilito che tale diritto spetta ai fratelli e sorelle conviventi anche nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il soggetto con handicap in situazione di gravità.
La Corte Costituzionale con sentenza del 18 aprile 2007 n. 158 ha esteso al coniuge convivente con il disabile il diritto ad usufruire di tale congedo retribuito.
Con successiva sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte Costituzionale ha allargato la platea dei possibili beneficiari del congedo biennale retribuito includendo anche figli conviventi che assistano il genitore con handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
“Il diritto a fruire di un congedo straordinario dal lavoro è esercitabile per un periodo massimo di due anni in modo frazionato o continuativo, è interamente retribuito e tale periodo può essere goduto una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa del familiare che assista il malato.”
“Va sottolineato che il congedo incide sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.”
A proposito di convivenza giunge in soccorso dei figli che assistono i genitori il Messaggio INPS 4 marzo 2010 n. 6512, nonché la Circolare Ministero del Lavoro 18 febbraio 2010 , prot. 3884, secondo cui “ la residenza nel medesimo, ma in interni diversi non pregiudica l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile”.
Sussiste la condizione di “assistenza”.se il lavoratore richiedente il beneficio della legge 104 per l’assistenza al genitore disabile abita in Via Verdi, numero 5, al primo piano e il genitore al terzo,
Non sussiste laddove genitore e figlio abitini entrambi in Via Verdi, ma l’uno al numero 5 e l’altro al numero 50 (altro stabile).