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Sentenza di Padova. L’eliminazione delle compresenze dietro la mancata ora alternativa?

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Le cronache di questi giorni hanno riferito della sentenza del Tribunale Civile di Padova che ha condannato a un risarcimento danni di 1.500 euro l’Istituto Comprensivo “Vivaldi” di Padova e il Ministero dell’Istruzione, per “comportamento discriminatorio indiretto” connesso alla religione a scuola.

Due genitori padovani, dichiaratisi atei, che avevano scelto di non far partecipare la loro bambina all’ora di religione, hanno fatto ricorso e ottenuto ragione, perché nella scuola primaria a cui era stata iscritta la figlia dei coniugi atei non era previsto l’insegnamento alternativo alla religione, costringendo l’alunna, per alcuni mesi, ad assistere all’ora di religione.

I due genitori hanno presentato ricorso in Tribunale contro la scuola vedendosi riconosciuto il risarcimento; i giudici hanno stabilito che gli insegnamenti alternativi sono “facoltativi ma devono essere offerti obbligatoriamente per rendere effettiva la scelta compiuta dallo studente”.

La situazione padovana non è unica nel suo genere, soprattutto da quando sono state cancellate le ore di compresenza nella scuola primaria.

Infatti, quando non si fa ricorso ad un docente specialista esterno incaricato dell’insegnamento della religione cattolica, vengono a mancare le ore di compresenza/contemporaneità che fino a due anni fa consentivano, in contestualità all’insegnamento, di affidare ad altro docente della scuola per due ore a settimana di intrattenere in attività alternative gli alunni i cui genitori avevano deciso di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Analogamente nella scuola secondaria di I grado, per effetto della riorganizzazione dell’orario di lingua italiana, è venuto a mancare il tempo riservato alle attività alternative alla religione. Se le famiglie non si avvalgono della facoltà di ritardare l’ingresso a scuola del figlio o di anticiparne l’uscita ma richiedono l’attività alternativa, le scuole non sono in grado di fornire risposta se non ricorrendo ad apposita nomina di supplente.

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