La domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato è assistita dal fumus boni juris con particolare riferimento ai dedotti profili di irragionevolezza, in relazione all’abbinamento effettuato tra l’insegnamento di informatica e le classi di concorso relative ad insegnanti di trattamento testi, stenografia e dattilografia con le note impugnate ( nota ministeriale n. 1348 del 21 aprile 2010 – con riferimento alle tabelle di abbinamento degli insegnamenti con le classi di concorso, nella parte in cui consentono l’insegnamento dell’informatica anche agli abilitati ad altre classi di concorso tra cui la A075 e A076, A047, A049, A034 – successivamente modificata dalla nota ministeriale n. 4968 dell’11 maggio 2010 e dalla nota ministeriale n. 5358 del 25 maggio 2010).
La domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato è assistita dal fumus boni juris con particolare riferimento ai dedotti profili di irragionevolezza, in relazione all’abbinamento effettuato tra l’insegnamento di informatica e le classi di concorso relative ad insegnanti di trattamento testi, stenografia e dattilografia con le note impugnate ( nota ministeriale n. 1348 del 21 aprile 2010 – con riferimento alle tabelle di abbinamento degli insegnamenti con le classi di concorso, nella parte in cui consentono l’insegnamento dell’informatica anche agli abilitati ad altre classi di concorso tra cui la A075 e A076, A047, A049, A034 – successivamente modificata dalla nota ministeriale n. 4968 dell’11 maggio 2010 e dalla nota ministeriale n. 5358 del 25 maggio 2010).
da dirittoscolastico.it