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Sanzioni disciplinari ed organi collegiali

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Alla luce del D.to L.vo n 150/09, che innova circa la disciplina dei procedimenti disciplinari, si chiede di conoscere quali siano le competenze attuali degli organi collegiali, sia interni alla istituzione scolastica, ma anche provinciali e nazionali. Si chiede inoltre se tali competenze siano rimaste invariate, anche dopo l´entrata in vigore del D.to L.vo 150/09.

Per quanto riguarda gli organi collegiali interni all´istituzione scolastica, questi non hanno mai avuto (e non hanno) competenze in materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti. In una materia affine, quella del trasferimento per incompatibilità ambientale dei docenti, il collegio può essere sentito per il parere circa la sospensione dal servizio (art. 468 del D.Lgs. n. 297/1994), che non costituisce però una sanzione disciplinare, appartenendo alla categoria dei provvedimenti cautelari.

Per quanto riguarda invece gli organi collegiali provinciali e nazionali (CSP e CNPI) questi non hanno più competenze in quanto per tutti i dipendenti l´impugnazione dei provvedimenti disciplinari è possibile solo con ricorso al giudice ordinario in veste di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le disposizioni degli artt. 409 e seguenti del Codice di procedura civile.
Per i docenti, in particolare, esisteva fino all´entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, anche la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Ministro, che decideva su conforme parere del CNPI, ai sensi dell´art. 504 del D.Lgs. n. 297/1994. Ma l´art. 72 del D.Lgs. n.150/2009 ha esplicitamente abrogato gli articoli dal 502 al 507 del D.Lgs. n. 297/1994.
Riteniamo, in ogni caso, che per tutti i dipendenti sia possibile esperire comunque, in alternativa al ricorso al giudice del lavoro, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, disciplinato dall´art. 8 del DPR n. 1199/1970.

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