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Lettera aperta alla Camera dei deputati che ha approvato il PDL 3286 “ Siragusa” sulla Rinnovazione del concorso ordinario 2004 a preside in Sicilia

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La giustizia siciliana ha quindi interpretato il decreto del Presidente del Consiglio di ministri 30 maggio 2001, n. 341, nel senso dell’obbligatorietà, per la correzione, del collegio perfetto, mentre diversa interpretazione del decreto è stata affermata per le procedure concorsuali di tutto il resto del territorio nazionale e confermato anche dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6228 del 2008 e n. 7964 del 2009.
Già la magistratura penale aveva avviato un’inchiesta al riguardo, successivamente archiviata, in quanto non è stata rilevata alcuna irregolarità, né tanto meno reato nelle procedure concorsuali in Sicilia.
Nella sentenza del CGA non viene mai messa in dubbio la veridicità e la bontà degli elaborati scritti che, a tutt’oggi, risultano validi a tutti gli effetti, anche alla luce del ricorso presentato da due insegnanti escluse che, per altre due volte, sono state successivamente bocciate da commissioni differenti.
I 416 dirigenti vincitori a cui è stata estesa tutta la procedura di caducazione, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza consolidata che riserva solo ai ricorrenti i benefici della sentenza,  hanno subito un diverso trattamento in sede giurisdizionale, in spregio al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Carta costituzionale.
La sentenza del CGA siciliano non ha poi considerato “ controinteressati “ gli 416 vincitori e ciò solleva il dubbio della violazione della previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione), al soddisfacimento dei quali l’accertamento giudiziario definitivo è preordinato; e nemmeno il successivo ricorso al rimedio eccezionale dell’opposizione di terzo, può ormai valere a colmare il vulnus al diritto alla difesa sancito dalla Costituzione.
La corretta soluzione legislativa individuata non è una sanatoria, (perché l’effetto demolitorio della sentenza, che ha investito la graduatoria di concorso, fa sì che tale atto oggi non sia più esistente, ed impedisce altresì che essa possa essere mantenuta in vita, senza creare un vulnus di costituzionalità per violazione dell’articolo 24 della Costituzione), bensì un intervento legislativo di carattere riparatorio, compatibile col quadro costituzionale, tanto in via generale, quanto ed in particolare con riferimento al contemperamento dei molteplici profili di natura costituzionale che la vicenda presenta.
Questa norma «riparatrice» consente di evitare una serie di gravose e per la loro complessa articolazione tuttora imprevedibili conseguenze, anche di natura risarcitoria, ai danni del buon andamento dell’azione amministrativa e dell’amministrazione pubblica, garantendo altresì essenzialmente la continuità della direzione didattica e disciplinare degli istituti scolastici.
Viene riparato un vulnus arrecato all’articolo 24 ed all’articolo 111 della Costituzione, sotto il diverso ma altrettanto essenziale profilo della lesione dei diritti di difesa dei dirigenti scolastici attualmente in servizio, quali vincitori del concorso.
La norma  che interviene in una situazione certamente straordinaria ed eccezionale, quale è assai raro incontrare, prevede quindi  la rinnovazione del concorso siciliano con modalità diverse per le diverse tipologie di concorrenti:
1) I vincitori del concorso precedente sosterranno una prova scritta sull’esperienza maturata in questi tre anni di servizio;
2) Gli idonei sosterranno una prova scritta su una materia trattata nel corso già frequentato;
3) I ricorrenti vedranno i loro compiti ricorretti dalla nuova commissione ed in caso di superamento
sosterranno la prova orale.

I dirigenti scolastici già vincitori quindi verrebbero confermati in servizio e gli idonei in graduatoria. Gli altri concorrenti, qualora dovessero superare le prove previste nella proposta di legge, sarebbero inseriti in una graduatoria valida per due anni.

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