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Se il docente fa un uso fraudolento del permesso, rischiano medico e dirigente scolastico

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Negli ultimi mesi dell’anno scolastico appena concluso sono giunti da diverse parti del territorio nazionale segnali preoccupati di azioni disciplinari, giudicate eccessive, da parte di alcuni dirigenti scolastici nei confronti di insegnanti. Come stanno le cose?

L’articolo 69 del decreto legislativo 150/2009, innovando radicalmente la materia delle sanzioni, ha effettivamente assegnato ai dirigenti scolastici una grande responsabilità, con ricadute personali che possono essere pesanti.

Il dirigente che, senza giustificato motivo, ometta o ritardi di avviare le procedure per sanzionare i dipendenti che incorrono in gravi infrazioni oppure sbagli i procedimenti è sanzionabile a sua volta “fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento (del dipendente), ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione” (art. 55-sexies).

La penale prevista a carico del dirigente è stata prevista come deterrente per comportamenti che in passato sono stati molto tolleranti o permissivi e come stimolo per la promozione di azioni disciplinari che possono incidere in profondità sulle relazioni di lavoro con i docenti.

Oltre alle sanzioni per il dirigente scolastico, sono previste penalità anche per il medico che attesti certificazioni di malattia false o di comodo. 

“Un lavoratore pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto”. (art. 55-quinquies).

tuttoscuola.com

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