red – Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 17234/10 anche se già il CCNL del comparto, dal 2001, aveva fugato ogni dubbio: anche i docenti precari possono fruire dell’astensione facoltativa alle stesse condizioni dei colleghi di ruolo.
A nulla è valsa la resistenza del Ministero, che voleva far valere il principio secondo cui alla docente precaria spettassero l’80% della retribuzione durante l’astensione obbligatoria e il 30% durante la facoltativa, avallato dall’art. 19 del CCNL che impone misure più restrittive per i docenti precari.
La Corte di Cassazione invece non ha dubbi e legge la norma come “una semplice precisazione” in materia di ferie, assenze e permessi dei docenti a tempo determinato, ma non smentisce quanto già previsto dall’art. 11 del CCNL 2001, che equipara il trattamento dei docenti a tempo determinato a quello dei colleghi di ruolo in materia di congedi parentali.
da orizzontescuola