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I punti essenziali della circolare sull’organico di fatto per l’a.s. 2010/11

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red – Una sintesi della circolare sugli organici di fatto, il cui obiettivo è completare le riduzioni di personale stabilite dalla legge n. 133/2008, 3500 posti da aggiungere ai circa 22.000 già tagliati in organico di diritto per l’a.s. 2010/11.

  • proroga al 31 agosto come termine ultimo delle operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato (legge 167/09)
  • entro il 28 luglio per il primo ciclo e il 2 agosto p.v. per il secondo ciclo vanno comunicate sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’orario obbligatorio, limitatamente al primo ciclo, all’interno della stessa istituzione scolastica.
  • si richiama l’attenzione sulla necessità che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati.

Scuola primaria:
Com’è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime e seconde, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla seconda e in 44 ore per le classi a tempo pieno.

Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, comunque disponibili nell’organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

L’insegnamento della lingua inglese deve essere impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente specialista facente parte dell’organico di istituto.

Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

Scuola secondaria di I grado

Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citrato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E’ rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.

L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A – italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie.

Scuola secondaria di II grado

vedi

Organico di fatto superiori, i criteri saranno rivisti

Inoltre

L’assetto dell’istruzione secondaria di II grado per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato ai nuovi ordinamenti delle classi prime ed ai previgenti ordinamenti delle classi successive, ancorché modificati nelle quantità-orarie riferite all’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale.
Per quanto riguarda la quota del 20% riservata all’autonomia, poiché la stessa è stata utilizzata in organico di diritto, nella presente fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, sarà possibile sanare solo quelle situazioni, già richieste in organico di diritto e che non è stato possibile attivare per motivi tecnici.

Corsi di qualifica presso gli istituti professionali

Per attivare i percorsi di qualifica, oltre ad utilizzare la quota di flessibilità, potranno essere impiegati anche i docenti eventualmente in esubero, quote di organico disponibili, nonché i docenti che dovranno completare l’orario cattedra, perché costituita con orario inferiore a quello d’obbligo.
In assenza delle disponibilità di organico o delle risorse necessarie, gli alunni che hanno optato per la frequenza del percorso triennale, proseguiranno lo stesso nelle classi del corso ordinamentale quinquennale. Al riguardo si fa riserva di impartire specifiche disposizioni.

Ufficio tecnico

I posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.
In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà possibile attivare l’Ufficio tecnico in via di fatto.

Posti di sostegno
Com’è noto la Corte Costituzionale, con sentenza la n. 80 del 22 febbraio 2010, ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito dalla legge finanziaria n. 244/07 per problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato.

Alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Personale educativo
Per il personale educativo si rinvia alla apposita circolare in corso di predisposizione.

La circolare

da orizzontescuola.it

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