Le istruzioni in merito alla valorizzazione ai fini pensionistici dei corsi per l’ammissione in servizio del personale delle pubbliche amministrazioni, già impartite dall’Inps con nota operativa n. 11 del 18 marzo 2010, sono state ora integrate con nota operativa 13 luglio 2010 n. 37, con la quale, tenuto conto delle peculiarità proprie del comparto scuola, si intendono fornire specifici chiarimenti in merito ai corsi abilitanti del personale della scuola.
In applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 13 del DPR n. 1092/1973 (come ridefinito dal Dlgs n. 184/1997), che disciplina la materia nei confronti del personale in esame, la facoltà di riscatto è consentita per quanto concerne:
– diplomi di cui all’articolo 1 della legge n. 341/1990 (diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca), anche qualora non siano titoli prescritti per il posto ricoperto; sono le stesse Università a provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso specifiche scuole di specializzazione presso le quali si consegue un diploma di abilitazione;
– periodi di iscrizione ad albi professionali, ove richiesti come condizione necessaria per l’ammissione in servizio;
– periodi di pratica necessari per il conseguimento dell’abilitazione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 52 del 9-15 febbraio 2000, ha ampliato la possibilità di riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario) quando il relativo titolo di studio sia richiesto per l’ammissione in ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
In sede pensionistica, per l’ammissione a riscatto dei corsi del personale della scuola è necessario individuarne la relativa tipologia; in particolare:
– i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), in quanto considerati diplomi universitari, possono essere riscattati ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs n. 184/1997 e quindi indipendentemente dalla circostanza che il titolo di abilitazione conseguito sia o meno titolo prescritto per il posto ricoperto dal dipendente;
– i corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143, possono essere valorizzati in virtù dell’ampliamento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi sancito dalla citata sentenza n. 52/2000; di conseguenza la facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto in tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.
Ai fini del calcolo dell’onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si utilizzano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e s.m.i.; per il calcolo dell’onere dei periodi da riscattare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all’art.2, comma 5, del D.Lgs n.184/1997.
Infine non possono essere valorizzati ai fini pensionistici i corsi di abilitazione all’insegnamento antecedenti ai corsi SSIS, in quanto non compresi tra le fattispecie riscattabili.