Con la riunione di oggi, 15 luglio 2010, è finalmente terminata la lunga trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2010-2011.Vi segnaliamo, articolo per articolo, le principali novità, e nel contempo, vi invitiamo a leggere il testo del CCNI sottoscritto in data odierna, pervenutoci dal MIUR, che si avvale del grassetto per evidenziare le novità rispetto al testo del CCNI 26/6/2009.Ovviamente, non segnaliamo le variazioni di anno scolastico riportate nei vari articoli per le operazioni (da a.s. 2009-2010 ad a.s. 2010-2011).Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono essere presentate entro la data del 27 luglio 2010 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado ed educativo, entro il 2 agosto per la secondaria di II grado ed entro il 6 agosto per il personale ATA.
Art. 1 – (Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto) – Al comma 2, tra le possibili utilizzazioni per il personale in soprannumero o in esubero, è prevista la possibilità di utilizzazione nelle ore per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa.
Al comma 10, per il personale della Regione Abruzzo, sono state confermate, per la disciplina delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, le disposizioni contenute nel CCNI sottoscritto il 15/7/2009 ad integrazione e modifica del CCNI 26/6/2009, prevedendo, però, per le domande di mobilità annuale nazionale presentate dal personale di tale regione l’applicazione delle scadenze del CCNI sottoscritto in data odierna.
Al comma 11, è prevista una possibile riapertura della trattativa limitatamente ai docenti della scuola secondaria di II grado, a fronte degli esiti della mobilità.
Art. 1–bis – (Utilizzazione tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza) sono state previste specifiche norme di salvaguardia per il personale docente, educativo ed ATA relativo alle province che abbiano modificato l’assetto territoriale di competenza.
Art. 2 – (Docenti destinatari delle utilizzazioni) al punto h) sono stati compresi, tra i posti richiedibili, i posti della secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa.
Sempre al punto h) è stato precisato, altresì, che le utilizzazioni su posti di strumento musicale sono effettuate fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella II fascia della graduatoria ad esaurimento compilata ai sensi dell’art. 11, comma 9, della legge 124/99.
Al punto i) è stata prevista la possibilità per i docenti titolari di insegnamento curricolare di richiedere l’utilizzo su posti presso strutture ospedaliere o istituzioni carcerarie.
Al comma 2 è stato previsto, per i docenti appartenenti a posti o classi in esubero in ambito provinciale, di essere utilizzati, tra l’altro, a domanda, anche sui posti della scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa.
Al comma 3, punto c) è stata prevista l’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero solo in caso di possesso del previsto titolo di specializzazione.
Al comma 11 è stato precisato che i docenti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio del precedente a.s., ma possono comunque richiedere l’utilizzazione a domanda, sempre per l’insegnamento della religione cattolica, in altra sede dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari.
Art. 3 – (Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità) al comma 1 sono stati inseriti nel quadro delle disponibilità relative ai posti di sostegno, anche gli ulteriori posti in deroga istituiti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22/2/2010. Inoltre, nello stesso comma, è stato previsto anche l’inserimento nelle disponibilità dei posti relativi alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa e dei posti di ufficio tecnico degli istituti tecnici e professionali.
Art. 4 – (Assegnazione del personale nel circolo e nell’istituto) al comma 2, sono state fatte alcune precisazioni circa la sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di 5 giorni; le stesse possono avvenire esclusivamente nelle ore non impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti nell’ambito delle classi o del plesso di assegnazione e dell’orario d’insegnamento programmato da ciascun insegnante.
Al comma 3, è stato previsto che il contratto d’istituto debba tener conto del dettato dell’art. 18, comma 18, del CCNI per la mobilità 16/2/2010.
Art. 5 – (Criteri di articolazione delle utilizzazioni) al comma 2, è stato precisato che le utilizzazioni relative al personale DOP sono da formularsi sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del CCNI sulla mobilità 16/2/2010, con le precisazioni di cui all’art. 1, comma 6, di cui al CCNI delle utilizzazioni.
Al comma 5 è stata prevista la possibilità di rientro nella ex scuola di titolarità anche per le ore di potenziamento dell’offerta formativa e per la copertura delle supplenze.
Art. 6-bis – (Utilizzazione del personale nei licei musicali) è stato previsto che sui posti disponibili nei licei musicali e coreutici di nuova istituzione siano utilizzati i docenti delle classi A031 A032 e A077 in possesso dei titoli previsti dalla nota 5358 del 25/5/2010, allegato E, tabella licei. E’ stata prevista la possibilità di produrre domanda di utilizzazione sia in ambito provinciale che in altre province o regioni, fermo restando che le utilizzazioni in ambito provinciale precedono quelle al di fuori di tale ambito. Gli Uffici Scolastici Regionali sono tenuti a pubblicare sul proprio sito l’elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario di tali licei.
La nota di trasmissione del CCNI stabilisce per i docenti aspiranti a tale utilizzo il termine ultimo di presentazione di tali domande entro il 2 agosto.
Art. 7 – (Assegnazioni provvisorie personale docente ) Al comma 5, è stato aggiunto l’obbligo della indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento anche nel caso di richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diversi. La mancata osservanza di tali indicazioni preclude anche la possibilità di preferenze relative ad altre classi di concorso o posti di grado diversi, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria.
Art. 8 – (Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria) al punto IV) (Assistenza) al punto g) è stato contemplato, nel caso di figlio unico in grado di prestare assistenza al genitore che il coniuge di tale genitore (o eventuali altri figli) non sia in grado di effettuare tale assistenza per motivazioni oggettive. E’ stata tolta al punto g) la dizione “a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, diversamente abili, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza”.
Al punto h), analogamente è stata tolta la stessa dizione sopra riportata. La motivazione di tali cancellazioni rispetto al testo dello scorso anno e degli anni precedenti, è stata determinata dal fatto che tale dizione ha dato luogo ad interpretazioni letterali in alcuni Uffici territoriali, creando danno agli aspiranti.
In relazione ai punti g) ed h) è stato precisato nei commi successivi che l’autodichiarazione di assistenza al disabile prevista in tali commi non si rende necessaria nel caso il richiedente sia il coniuge o il genitore, ovvero l’unico parente o affine convivente con il soggetto disabile. E’ stato precisato, altresì, che per fruire della precedenza occorre indicare l’intero comune o distretto sub-comunale di residenza dell’assistito prima di indicare preferenze relative ad altri comuni o distretti sub-comunali. Analogamente non si ha diritto a tale precedenza nel caso si richieda l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ad altro familiare risiedente in comune diverso dall’assistito.
Titolo III – Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Art. 11 – (Personale ATA destinatario delle utilizzazioni) al punto b), è stata prevista la possibilità di utilizzazione per il personale ATA trasferito d’ufficio a domanda condizionata negli ultimi 6 anni (per l’a.s. 2004-2005 o successivi).
Art. 11-bis – (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – Posti disponibili e/o vacanti – Copertura) al comma 2 è stata prevista, in assenza del personale contemplato dal comma 1, la copertura mediante incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/11/2007, con personale in servizio nella istituzione scolastica. E’ stato specificato che i criteri da adottare per l’attribuzione dell’incarico vanno definiti con contratto d’istituto.
Al comma 4, ai fini delle utilizzazioni e della contrattazione regionale, sono stati indicati nella definizione dei criteri sia la valorizzazione delle esperienze acquisite, sia dei titoli culturali. In tale comma, inoltre, è stata prevista la valorizzazione degli assistenti titolari della II posizione economica. Inoltre, agli aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale, di cui al CCNI 3/12/2009, è stata riconosciuta la precedenza nelle utilizzazioni di cui al comma 3, in relazione alle disponibilità sorte dopo la pubblicazione delle medesime. E’ stata prevista la possibilità di una specifica sequenza contrattuale. Inoltre, nel comma 7, è stata prevista su forte richiesta dello SNALS-CONFSAL e delle altre OO.SS. che gli assistenti amministrativi che provvedono alla sostituzione dei DSGA sono retribuiti ai sensi dell’art. 146 lett. g) n. 7 del CCNL/2007.
Art. 19 – (Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria) al comma 1, punto I) (Personale con gravi motivi di salute) è stato aggiunto un punto a1) (Non vedenti)
Al punto IV) (Assistenza) si è resa necessaria la precisazione, come già per i docenti, che nel caso di figlio unico che presti assistenza al genitore anche il coniuge oltre che gli eventuali altri figli debba dichiarare di non essere in grado di effettuare tale assistenza per motivazioni oggettive.
Anche per gli ATA come per i docenti, ai punti f) ed h), è stata soppressa la dizione “a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, diversamente abili, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza”.
In relazione ai punti f) ed h) è stato precisato che la dichiarazione di esclusività dell’assistenza non va prodotta nel caso l’assistenza e la richiesta di precedenza sia effettuata dal coniuge o dal genitore ovvero dall’unico parente o affine convivente con il soggetto diversamente abile.
Inoltre, anche per gli ATA, è stato previsto l’obbligo di indicare l’intero comune o distretto sub-comunale di residenza dell’assistito prima di indicare preferenze relative ad altri comuni o distretti sub-comunali.
E’ stato inoltre precisato che nel caso in cui si richieda assegnazione provvisoria per altro familiare che risieda in comune diverso rispetto all’assistito, non viene riconosciuta la precedenza.
Vi precisiamo che sia le tabelle di valutazione dei titoli e servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo (Allegato 1), sia la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale ATA, sono le tabelle allegate al CCNI 16/2/2010, con le relative note e precisazioni, riportate in grassetto, che rendono tali tabelle diverse rispetto a quelle allegate al CCNI 26/6/2009 relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2009-2010.
Vi segnaliamo, altresì, che alcune modifiche e precisazioni sono state apportate all’allegato 3 – sequenza operativa – utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria personale docente.
Vi comunichiamo, inoltre, che il CCNI è stato inviato dal MIUR agli Uffici Scolastici Regionali con la nota 6747 emanata in data odierna.