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Il testo del nuovo salvaprecari 2010/11 in bozza in anteprima per i lettori del nostro blog

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Il testo del nuovo Salvaprecari in bozza DM n….2010 D.M. n. del 2010 Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167, con particolare riferimento all’art. 1 cc. 2-3-4; VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell’articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto, legge 25 settembre 2009, n.134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici dalle graduatorie di Circolo e d’Istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente; VISTO il DM n. 100 del 17 dicembre 2009 che ha integrato i predetti elenchi con l’ulteriore categoria di beneficiari individuati dalla legge di conversione del succitato decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009; VISTO il DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla riferita :L 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2010-2011; CONSIDERATA la necessità di dettare disposizioni per integrare gli elenchi prioritari costituiti ai sensi dei precitati DDMM 82 e 100 ,con i docenti destinatari del medesimo beneficio, in virtù del DL 194/2009 convertito con L 25/10 ; PER I MOTIVI espressi in premessa, DECRETA : Art. 1 Personale Destinatario 1) Oltre Il personale già inserito negli elenchi prioritari relativi all’a.s. 2009-2010 , che, in presenza dei requisiti previsti, conserva il diritto a permanervi anche per l’a.s. 2010-2011, è destinatario, per l’a.s. 2010 2011 ,delle disposizioni del presente decreto anche l’ulteriore tipologia di personale sotto descritta: personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’a.s. 2010-2011 nelle graduatorie a esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e personale ATA ,inserito a pieno titolo , per l’a.s. 2010-2011 nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004. 2)Tale personale: deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o , attraverso le graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali , per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1 e deve essersi trovato, a prescindere da qualsiasi situazione lavorativa verificatasi nell’a.s. 2009-2010, nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico 2010-2011 , nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. Tale ultima condizione,per coloro che hanno effettuato la prestazione lavorativa di 180 giorni nel 2008-2009, non può essere verificata alla data d’inizio dell’anno scolastico e pertanto il personale appartenente alla suddetta tipologia ha comunque titolo a rimanere negli elenchi prioritari o a presentare domanda .per l’inserimento ai sensi del successivo art.2 3)Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico 2010-2011 , rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto. 4) Rimane beneficiario delle disposizioni di cui al presente decreto il personale che, nel medesimo anno scolastico rinunci ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi ovvero che rinunci ad un contratto ., anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dell’inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province opzionali aggiuntive. 5)Il personale già incluso negli elenchi prioritari validi per l’a.s. 2009-2010 rimane nei medesimi elenchi validi per l’a.s. 2010-2011, secondo le opzioni provinciali e distrettuali già espresse, senza dover presentare alcuna nuova domanda 6) Il personale non incluso nei predetti elenchi prioritari validi per l’a.s. 2009-2010 presenterà specifica domanda per l’inclusione, in base al relativo punteggio , negli elenchi prioritari validi per l’a.s. 2010-2011 entro il 15 settembre 2010 secondo modalità stabilite dal successivo articolo 2. 7) Il personale di cui all’art. 1 è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell’ assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia di appartenenza (dove è stata valutata l’istanza di partecipazione alla procedura delle graduatorie ad esaurimento) che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando che il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato Il personale docente e educativo ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009. 9) Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2010. art. 2) Presentazione Istanze . 1) Il personale interessato presenta apposita istanza, entro il termine perentorio del 15 settembre 2010, dichiarando la propria disponibilità, secondo il modello allegato, indirizzato ad uno degli Uffici seguenti per il tramite dell’istituzione scolastica in cui ha prestato servizio nell’a.s. 2008/2009: – alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad esaurimento di appartenenza, per i docenti e, per il personale ATA, le graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004; – alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l’a.s. 2010/2011; – in via obbligatoria, –ai fini del completamento d’orario -alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è inserito, qualora stipuli, nell’anno scolastico 2010/2011, contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto. 2) Qualora la provincia nella quale l’interessato ha dichiarato la propria disponibilità sia diversa da quella in cui risulta inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, la sua inclusione in queste ultime si intende sospesa finché fruisce dei benefici di cui al presente provvedimento, tranne il caso che sia destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. 3) Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi deve essere operata per distretti. Ne consegue che nell’istanza in questione devono essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio, scegliendo: -almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5; -almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10; – almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16; – almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti . Art. 3 Costituzione Elenchi Prioritari Integrati 1) Il personale beneficiario – sia già incluso negli elenchi prioritari relativi all’a.s. 2009-2010 , sia incluso a seguito di presentazione domanda ai sensi del precedente art.2, è inserito in elenchi unici integrati a carattere provinciale o sub provinciale, divisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti – e in subordine in quelle ad esaurimento – citate all’art.1. Qualora l’interessato abbia chiesto di essere incluso negli elenchi prioritari in una delle province opzionali aggiuntive, ai fini del completamento orario la sua posizione rimane comunque subordinata rispetto agli aspiranti, beneficiari delle disposizioni di precedenza di cui al presente decreto, inclusi nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza di tale provincia, a meno che la provincia non coincida con quella in cui è inserito nelle graduatoria di circolo o di istituto. 2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano immediatamente registrati,relativamente all’a.s. 2010-2011 a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo. Art. 4 Modalità di Utilizzo degli Elenchi Prioritari 1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che, ai sensi del precedente articolo, viene offerta in corso di altro contratto. 2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita. 3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni. 4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l’essere impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto. Analogamente non è penalizzato chi, nelle more della pubblicazione dei nuovi elenchi prioritari integrati abbia accettato una supplenza per effetto dell’inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto, in provincia diversa, semprechè tale supplenza perduri al momento della chiamata dall’elenco prioritario 1) Coloro che siano impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore. 2) Coloro che siano impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni. . Art. 5 Validità Elenchi Prioritari Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di diffusione dei nuovi elenchi.integrati Fino a tale data rimangono validi gli elenchi prioritari relativi all’a.s. 2009-2010. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A.. Roma, 2010 IL MINISTRO

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