red – Il regolamento sulla formazione dei docenti è al capolinea. Ieri la VII commissione al Senato ha dato parere favorevole. Pubblichiamo l’intervento del Sottosegretario Pizza che ha affrontato numerosi temi (lauree all’estero, caratteristiche del nuovo corso abilitante, precari non abilitati, formazione docenti licei musicali, reclutamento) e il parere della VII commissione al Senato
Lauree all’estero
Il sottosegretario PIZZA premette anzitutto che il fenomeno migratorio verso la Spagna di laureati italiani per conseguire l’abilitazione professionale è ben noto al Ministero. Fa presente infatti che esso è la conseguenza della sospensione delle scuole Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) e che è stato discusso a lungo nell’ambito di incontri bilaterali tra Italia e Spagna. Manifesta peraltro preoccupazione per il dilagare di proposte assai costose per conseguire l’abilitazione, sulla base di requisiti diversi da quelli richiesti in Italia, fermo restando che detti titoli non vengono autonomamente riconosciuti nel nostro Paese. Il Dicastero si è dunque riservato di valutare, ai fini di un possibile riconoscimento automatico, solo i curricula che fossero completati da esperienza professionale; in assenza di ciò, occorre svolgere misure compensative per completare il percorso formativo. Assicura comunque che il Ministero sta monitorando costantemente il fenomeno onde rappresentare alla Commissione europea le diverse situazioni che si registrano. Evidenzia peraltro che anche la Romania e la Svizzera rappresentano mete desiderate per il conseguimento delle abilitazioni professionali, in quanto sembrano richiedere minor tempo e procedure agevolate.
Revisione della formazione iniziale dei docenti
Il sottosegretario pone l’accento in primo luogo sul periodo di tirocinio, che è stato potenziato nonostante la diminuzione di un anno del percorso; in secondo luogo, osserva che si evitano le ripetizioni delle discipline, per concentrarsi sulla didattica e sul passaggio dal “sapere” al “saper insegnare”; in terzo luogo, sottolinea l’istitituzione dei sistemi di controllo e valutazione, quale l’albo delle istituzioni scolastiche, destinato in prospettiva a selezionare, ai fini della preparazione dei docenti, le migliori pratiche didattiche. In aggiunta a ciò, si sofferma sulla programmazione degli accessi, che diviene più rigorosa, evitando la proliferazione di precariato e puntando a una giusta selezione degli aspiranti docenti. Infine, invita a considerare positivamente la costruzione a regime di lauree magistrali ad hoc per l’insegnamento, che consentirà di innalzare un livello spesso allineato verso il basso, tanto a causa di uno scostamento dei requisiti di accesso alle SSIS, quanto e soprattutto a causa di ope legis, sanatorie e accessi facilitati.
Docenti non abilitati
L’On Pizza afferma che gli 80.000 giovani docenti, abilitati attraverso le SSIS o le facoltà di scienze della formazione primaria, non possono vedere vanificati ancora una volta i loro sacrifici ed essere sorpassati da chi in questi anni ha provato più volte l’accesso ai percorsi, senza riuscire a superare la prova. Sostiene invece che il servizio svolto può trovare un giusto riconoscimento sia nell’abbreviazione del percorso sia nel punteggio da attribuire, dopo il superamento della prova inerente le imprescindibili conoscenze disciplinari, al fine di stilare la graduatoria. In questo modo, si augura che ci sia una adeguata risposta alla giusta esigenza manifestata dal relatore de Eccher e a quanto sostenuto dal senatore Pittoni. Ritiene del resto che non si tratti solo di una questione di numeri, diventati enormi perché sulla scuola si è scaricata la ricerca del “posto pubblico”, bensì di un problema di equità e di salvaguardia della qualità.
Reclutamento
Pur riconoscendo che il decreto non affronta il tema del reclutamento, assicura che è intenzione dell’Esecutivo dare una risposta in tempi brevi. Quanto all’impegno del precedente Governo a un progressivo assorbimento del precariato, fa presente che le eventuali procedure concorsuali erano comunque subordinate alla necessaria copertura finanziaria e che era contestualmente prevista una riduzione del bilancio dell’istruzione. Rivendica pertanto l’impegno del Ministro ad agire nel rigore, senza ipocrisia.
Formazione del personale docente dei licei musicali e coreutici
I merito alla formazione del personale docente dei licei musicali e coreutici, ricorda come tutta la parte relativa alla formazione degli insegnanti del secondo ciclo troverà compiuta realizzazione in un provvedimento successivo, come chiarito nelle norme transitorie, una volta definite le relative nuove classi di concorso, provvedimento che è attualmente all’esame del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 205
La Commissione,
esaminato, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,lo schema di decreto in titolo;
concorda sull’esigenza di ridisegnare il percorso formativo degli insegnanti, al fine di superare le difficoltà della scuola italiana testimoniate fra l’altro principalmente da numerose ricerche nazionali ed internazionali, nonché dall’esperienza diretta, e riconducibili ai contenuti, alle modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti;
registra con soddisfazione che il Governo abbia avvertito la necessità di porre rimedio a siffatto stato di cose, coniugando gli aspetti disciplinari con quelli pedagogici, tenuto conto che finora vi è stata una sopravalutazione dei secondi sui primi, tale da minare le nozioni stesse della cultura di base;
esprime apprezzamento per il rilievo assicurato ai profili didattici e di laboratorio attraverso la previsione del Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
evidenzia che l’intervento è indispensabile in quanto le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) sono ormai ferme e occorre configurare con sollecitudine le nuove modalità di formazione del corpo docente;
reputa compatibile la separazione della disciplina della formazione iniziale degli insegnanti rispetto alla riforma del reclutamento, come rilevato anche nel parere del Consiglio di Stato, tanto più alla luce del tempo necessario per il completamento del nuovo percorso formativo;
condivide la distinzione anche temporale fra i due percorsi della scuola dell’infanzia e primaria, da un lato, e della scuola secondaria, dall’altro, pur sottolineando i costi sociali e finanziari di un eccessivo allungamento dei tempi formativi;
quanto alle modalità di accesso al tirocinio, giudica indispensabile un approfondimento sul preoccupante fenomeno dell’acquisizione dell’abilitazione a pagamento all’estero, aggirando così le rigidità della normativa nazionale;
con particolare riferimento all’esenzione di alcune categorie dalle prove selettive per l’accesso al tirocinio, rileva l’esigenza di ridurre il rapporto fra abilitati e posti di lavoro, in un’ottica di effettivo contenimento del precariato;
ritiene che la formazione dei docenti tecnico-pratici debba essere disciplinata da un atto regolamentare, come segnalato dal Consiglio di Stato; manifesta perciò soddisfazione per l’impegno assunto dal Ministero ad intervenire in tal senso;
rileva, in merito alle molteplici richieste avanzate da parte di specifiche categorie di precari, l’impossibilità, nella totale assenza di dati in qualche misura definiti e certi, di approfondire l’argomento seriamente e di procedere a corrette valutazioni.
Alla luce di queste premesse, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. sembra opportuno indicare, già in sede di regolamento, l’anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, differenziando se del caso le diverse situazioni;
2. si registra la diffusa richiesta di garantire una rappresentanza più equilibrata delle due componenti, scolastica ed universitaria, all’interno del consiglio nel corso di tirocinio e nella commissione esaminatrice;
3. si suggerisce l’individuazione di meccanismi certi e rigorosi di selezione per i tutor stabilendo nel contempo la durata temporale dell’incarico che deve tener conto sia dell’esperienza professionale acquisita che del collegamento con la specifica realtà disciplinare di insegnamento;
4. pare utile inserire tra le norme transitorie la facoltà di apportare eventuali integrazioni al momento della stesura del successivo regolamento ministeriale sulle procedure per il reclutamento;
5. si considera necessario definire in modo chiaro ed inequivocabile i percorsi abilitanti per tutti i diversi soggetti che alla data di entrata in vigore del presente atto siano laureati o iscritti al corso di scienze della formazione primaria e non possano quindi seguire le modalità di formazione iniziale così come introdotte dal presente decreto;
6. si rammenta come risulti fondamentale da un lato ridurre per via selettiva il numero degli abilitati realizzando un rapporto più giusto e compatibile con i posti di lavoro effettivamente disponibili e dall’altro evidenziare con il massimo della efficacia comunicativa che la stessa abilitazione costituisce esclusivamente un requisito per accedere ai concorsi che devono rappresentare la sola via per un’assunzione definitiva;
7. si raccomanda di evitare che le lauree conseguite in base al vecchio ordinamento vengano a “scadere” e, nel contempo, di assicurare che le conoscenze disciplinari degli abilitati siano allineate alle nuove classi di concorso in via di definizione;
8. ferma restando l’opportunità di valorizzare le professionalità maturate nell’ambito della ricerca universitaria, si considera comunque necessario definire in maniera chiara e precisa un limite numerico, eventualmente espresso in forma percentuale, per la quota indicata come soprannumeraria per l’accesso al tirocinio.
da orizzontescuola