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Detrazione contributi per riconoscimento titolo di studio conseguito all’estero

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Non sono detraibili i contributi pagati per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 con la quale ha pubblicato le risposte ad alcuni quesiti riguardanti deduzioni e detrazioni.

A proposito delle spese di istruzione, l’Agenzia ha precisato che non sono detraibili i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” contemplato nell’articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir.

Ricordiamo, a tale proposito, che il suddetto art. 15 stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% degli oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e riguardarti, tra l’altro, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.
La circolare in esame fornisce anche indicazioni in merito alla detrazione/deduzione delle spese relative all’acquisto dell’abitazione principale, per interventi di risparmio energetico e per visite e prestazioni mediche.
In particolare, per quanto riguarda queste ultime, in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto ed all’alloggio. 
Tali spese sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile non fiscalmente a carico, vale a dire il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui versato.
Relativamente, invece, alle prestazioni riabilitative, la circolare chiarisce che la detraibilità è consentita a condizione che la prestazione sia prescritta da un medico. Si tratta, nello specifico, di tutte le prestazioni fornite da operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 (es. podologo, fisioterapista, logopedista, dietista, ecc…) e da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria. Tali prestazioni rientrano, quindi, tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico

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