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Graduatorie ad esaurimento – depennamento personale che ha stipulato contratto a tempo indeterminato – sospensione dell’efficacia.

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Il TAR Lazio sospende l’efficacia del D.D.G. del 11.03.10 nella parte in cui al comma 1 dell’art. unico afferma che il personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento che ha gia’ stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso e’ depennato, in applicazione art. 1 co. 4-quinques L. 167/09 di conversione con modificazioni dal D.L. 134/09 a decorrere dall’a.s. 2010/2011.

***

N. 01025/2010 REG.ORD.COLL.
N. 04716/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4716 del 2010, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso [omissis];
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

D.D.G. DEL 11.03.10 NELLA PARTE IN CUI AL COMMA 1 DELL’ART. UNICO AFFERMA CHE IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO ISCRITTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO CHE HA GIA’ STIPULATO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA SCUOLA STATALE PER POSTO DI INSEGNAMENTO O CLASSE DI CONCORSO E’ DEPENNATO, IN APPLICAZIONE ART. 1 CO. 4-QUINQUES L. 167/09 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DAL D.L. 134/09 A DECORRERE DALL’A.S. 2010/2011.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ai fini della esaustiva definizione della controversia, occorre acquisire documentata relazione dell’amministrazione intimata che, riferendo sui fatti di causa, controdeduca puntualmente sui motivi dedotti con il ricorso;
Ritenuta l’opportunità, nelle more della presente fase cautelare, di accordare la misura cautelare adtempus fino alla c.c. del 30 settembre 2010, alla quale rinvia per il prosieguo;

P.Q.M.
Ordina al legale rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di adempiere all’incombente istruttorio nel termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione;
accoglie ad tempus la domanda cautelare fino alla c.c. del 30 settembre 2010;
rinvia per il prosieguo alla c.c. del 30 settembre 2010.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2010

Il TAR Lazio sospende l’efficacia del D.D.G. del 11.03.10 nella parte in cui al comma 1 dell’art. unico afferma che il personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento che ha gia’ stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso e’ depennato, in applicazione art. 1 co. 4-quinques L. 167/09 di conversione con modificazioni dal D.L. 134/09 a decorrere dall’a.s. 2010/2011.

***

N. 01025/2010 REG.ORD.COLL.
N. 04716/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4716 del 2010, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso [omissis];
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

D.D.G. DEL 11.03.10 NELLA PARTE IN CUI AL COMMA 1 DELL’ART. UNICO AFFERMA CHE IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO ISCRITTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO CHE HA GIA’ STIPULATO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA SCUOLA STATALE PER POSTO DI INSEGNAMENTO O CLASSE DI CONCORSO E’ DEPENNATO, IN APPLICAZIONE ART. 1 CO. 4-QUINQUES L. 167/09 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DAL D.L. 134/09 A DECORRERE DALL’A.S. 2010/2011.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ai fini della esaustiva definizione della controversia, occorre acquisire documentata relazione dell’amministrazione intimata che, riferendo sui fatti di causa, controdeduca puntualmente sui motivi dedotti con il ricorso;
Ritenuta l’opportunità, nelle more della presente fase cautelare, di accordare la misura cautelare adtempus fino alla c.c. del 30 settembre 2010, alla quale rinvia per il prosieguo;

P.Q.M.


Ordina al legale rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di adempiere all’incombente istruttorio nel termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione;
accoglie ad tempus la domanda cautelare fino alla c.c. del 30 settembre 2010;
rinvia per il prosieguo alla c.c. del 30 settembre 2010.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2010

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