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Graduatoria ad esaurimento, sentenza Consiglio di Stato per servizio su sostegno: vale in graduatoria solo se svolto nell’area di specializzazione

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Lalla di orizzontescuola- Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3661 del 9 giugno 2010 disciplina la valutazione nelle Graduatorie ad esaurimento del servizio di insegnamento su posto di sostegno, valido solo se prestato nell’area disciplinare di sostegno e con il relativo titolo di specializzazione

Il dm 42/09, l’ultimo decreto in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, così valuta il servizio svolto su sostegno:

“Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento, comprese nell’area disciplinare di appartenenza, a scelta dell’interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina. ”

Il Consiglio di Stato invece, chiamato ad esprimersi su un servizio svolto da una docente per un’area diversa rispetto a quella per cui aveva il titolo, ribadisce che il punteggio si matura solo se il servizio è stato svolto nell’area disciplinare di relativa specializzazione (per il sostegno infatti ci sono delle aree cui afferiscono le diverse classi di concorso).

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