Brutte abitudini estive ed obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni.
Non risulta affatto che, con l’arrivo dell’estate, gli Insegnanti debbano attenersi a nuove norme, spesso giustificate, caldeggiate e decise dai Dirigenti scolastici che, come nelle filande, vorrebbero imporre la loro personalissima versione del Contratto. Tutti i nostri obblighi di lavoro sono regolati dal contratto collettivo nazionale, al momento, quello in vigore è il CCNL 2006-09, nient’altro può essere reso obbligatorio rispetto a quanto previsto nel contratto e gli impegni devono essere svolti in un arco di tempo che va dal primo di settembre al 30 giugno per un massimo di “fino” a 40 ore dell’art. 29 comma 2, più “fino” ad un massimo di altre 40 specificate all’art. 29 comma 3. (In tutto non più di 80 ore annue!!!)Conosco Colleghi che riordinano biblioteche, sistemano le aule, si occupano delle più incredibili attività proprio nel periodo estivo. Dopo la fine delle lezioni infatti, in molte scuole primarie vige la regola di essere presenti comunque a scuola per fare altro di non ben definito (e che esula dagli obblighi professionali), con il pretesto che “sono comunque in servizio” fino alla fine di giugno. Fermo restando che chiunque deve essere messo nelle condizioni di decidere se fare volontariato o svolgere una professione, queste sono le regole a cui attenersi, resistendo fino a qualsiasi giudizio, in quanto nessuno può obbligare i docenti a lavorare GRATIS e oltre i limiti imposti dalla Legge. Il primo passo importante da fare è contare le ore già effettuate in base al piano annuale delle attività che è stato votato a settembre.CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-09ART. 28 ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.Il piano non c’è? Il piano non è stato votato dal Collegio Docenti? Il piano è stato votato ma non include tutti gli impegni che vengono richiesti agli insegnanti dopo il termine delle lezioni?Contattateci subito presso le nostre sedi, si tratta di una violazione contrattuale che combattiamo in tutta Italia.Se il piano esiste, occorre verificare che sia stato correttamente deliberato, esso deve indicare gli obblighi di servizio per le attività funzionali all’insegnamento così come previste nell’art.: 29 del CCNL 2006-09:a) ore di Collegio dei docenti, l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue (quindi anche inferiore).b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un impegno fino a 40 ore annue (e quindi anche inferiore). Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti.Adempimenti individuali e scrutini non rientrano in questo monte ore, non sono quantificabili e fanno parte degli obblighi della funzione docente, quindi vanno comunque svolti. Dalla norma si evince chiaramente e senza possibilità di interpretazione alcuna che i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo di interruzione delle lezioni solo per le attività programmate e deliberate nel piano annuale delle attività (piano che può subire modificazioni in corso d’anno solo con l’approvazione del collegio dei docenti art.28 comma 4 del CCNL). Tutte le altre attività richieste non hanno carattere di obbligatorietà, non possono essere imposte, neppure nel caso fossero inserite nel Piano come ore, a pagamento, oltre le 40 perché tutte le ore aggiuntive sono facoltative. Nel caso il D.S. insista nel considerare obbligatorie le ore aggiuntive (riunioni di commissioni, referenti, progetti ecc.), consigliamo di richiedere al D.S. un ordine scritto per la partecipazione alle riunioni in ore eccedenti le 40 obbligatorie, all’ordine di servizio si risponde con atto di rimostranza motivato, se dopo l‘atto di rimostranza l’ordine scritto verrà reiterato, allora è bene eseguire l’ordine, salvo poi riservarsi di richiedere il pagamento per il lavoro svolto. Laura Razzano e Michela Gallina