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L’Inps chiarisce come rendere operativa la norma della Finanziaria

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Le collaborazione sono utili ai fini dell’indennità

I precari che hanno lavorato con contratti di collaborazione possono sommare questi servizi alle supplenze, per raggiungere le 52 settimane di contribuzione necessarie per l’indennità di disoccupazione con i requisiti ordinari. La novità è contenuta nella Finanziaria di quest’anno (art.2, c.131, legge 191/2009) e consente agli interessati di far valere fino a un massimo di 13 settimane di servizio prestato con collaborazioni coordinate e continuative o con collaborazioni a progetto, ai fini della maturazione delle 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente lo stato di disoccupazione. Vale a dire, il requisito minimo di contribuzione necessario per maturare il diritto al’indennità di disoccupazione ordinaria.

Il beneficio riguarda sia i docenti che il personale Ata e l’Inps ha già emanato i primi chiarimenti, con la circolare 74 del 15 giugno scorso. L’ente previdenziale ha spiegato che per le indennità relative a cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, in via sperimentale, valgono non solo i contributi versati per le supplenze, ma anche quelli versati dai datori di lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative e per le collaborazioni a progetto. Più precisamente: nel biennio precedente il licenziamento, valgono anche i contributi «accreditati alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 relativi a periodi svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane». E cioè quelli che vengono versati all’Inps in un fondo appositamente destinato ai parasubordinati.

L’istituto guidato da Antonio Mastrpasqua ha spiegato anche come bisogna fare i calcoli per individuare le settimane utili per l’indennità di disoccupazione. Prima di tutto bisogna calcolare i minimali retribuiti giornalieri per gli anni di competenza. E poi bisogna dividere il minimale annuo per 365. Il risultato darà l’importo del minimale giornaliero. Dopo di che bisognerà divider il totale dell’imponibile contributivo per il minimale retributivo giornaliero, precedentemente calcolato, in vigore nel relativo anno. L’importo dell’imponibile contributivo si otterrà facendo riferimento ai periodi di lavoro coperti da contribuzione alla gestione separata nel biennio precedente lo stato di disoccupazione, anche non continuativi.

Infine, il quoziente ottenuto dividendo il totale dell’imponibile contributivo per l’importo del minimale retributivo giornaliero nell’anno di riferimento, andrà diviso a sua volta per 7. E il risultato esprimerà il numero delle settimane utili. Tale risultato va arrotondato per difetto e, in ogni caso, può essere utilizzato nel limite di 13 settimane. Oltre tale limite i servizi prestati con contratti di collaborazione non assumeranno alcun rilievo. Le rimanenti settimane di contribuzione, fino al raggiungimento delle 52 necessarie per l’indennità, dovranno quindi derivare da servizi prestati per effetto di contratti di supplenza.

Il vantaggio consiste nella possibilità di accedere all’indennità di disoccupazione con i requisiti ordinari che, rispetto a quella con i requisiti ridotti, è più vantaggiosa. L’indennità di disoccupazione ordinaria, infatti, è pari 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi; 50% per i successivi 2 mesi; 40% per il periodo restante nel caso di lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età. Ma è necessario avere maturato 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente lo stato di disoccupazione. Per la disoccupazione con i requisiti ridotti bastano invece 78 giornate lavorate nell’anno precedente. L’importo dell’indennità è pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni.

Note: ItaliaOggi Azienda Scuola 22/06/2010
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