Ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, riconoscendo solo nella prima ipotesi una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente (pur se con alcune attenuazioni) mentre la ritardata costituzione del rapporto non dà comunque diritto alla retribuzione in quanto la fictio iuris della retrodatazione, non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio cui l’ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per una azione per danni patrimoniali, da proporre dinanzi al giudice ordinario.