Che cos’è e a chi spetta l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali?
È un sostegno economico corrisposto dall’Inps ai lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati o il cui contratto a tempo determinato sia cessato.
Spetta inoltre ai lavoratori subordinati che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro o che siano stati costretti a dimettersi per cause non dipendenti dalla propria volontà (mobbing, molestie sessuali, mancato pagamento della retribuzione ecc.). L’indennità non spetta a chi si dimette volontariamente ( a meno che non si tratti di lavoratrice/lavoratore che si dimetta entro il primo anno di vita del bambino) , ai lavoratori autonomi, ai lavoratori iscritti nella gestione separata che svolgono esclusivamente lavori parasubordinati (co.co.pro.) e ad altre categorie di lavoratori escluse dal beneficio.
Quali sono i requisiti richiesti per ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali?
I requisiti per avere diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione sono due e debbono essere entrambi soddisfatti:
1) II primo requisito da soddisfare è quello dell’anzianità contributiva, cioè il lavoratore deve far valere un contributo settimanale contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
2) II secondo requisito è quello contributivo, il lavoratore deve far valere almeno 52 contributi settimanali (pari ad un anno) versati nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
N.B. Nel caso di rapporto di lavoro concluso il 30/06/2010, il biennio di riferimento sarà dal 01/07/2008 al 30/06/2010, quindi per soddisfare il requisito di anzianità il contributo dovrà essere versato prima di questo periodo. Per soddisfare il requisito contributivo, i 52 contributi dovranno risultare versati durante questo periodo.
Chi versa i contributi all’Inps?
I contributi sono versati all’Inps a cura del datore di lavoro. Per il principio dell’automatismo della prestazione, sancito dall’art. 2116 del codice civile, anche se il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi, per il solo fatto che il rapporto di lavoro è accertato e conosciuto dall’Inps sono comunque dovute a carico dell’Istituto tutte le prestazioni previdenziali previste dalla legge, indipendentemente dal fatto che i contributi non siano stati versati.
Dove e quando va presentata la domanda?
La domanda deve essere presentata, dal disoccupato, personalmente o tramite Patronato, alla sede Inps competente in relazione alla residenza o domicilio abituale, entro 68 giorni dalla data di cessazione dell’attività. Resta comunque l’obbligo di qualsiasi sede Inps anche se non territorialmente competente di ricevere la domanda, al fine di salvaguardare i diritti del lavoratore.
Da quest’anno al domanda può essere presentata anche on line, se hai richiesto per tempo il codice PIN necessario per accedere all’area di riferimento.
http://www.orizzontescuola.it/node/8048
Da quando decorre l’indennità?
L’indennità decorre:
– dall’ottavo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 7 giorni;
– dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata entro i 68 giorni dal licenziamento;
– dalla data di rilascio al Centro per l ‘Impiego della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa se questa è successiva alle due precedenti ipotesi.
N.B. Tutti i giorni intercorrenti tra la conclusione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’indennità non sono indennizzati. E’ quindi utile presentare la domanda nei primi 7 giorni successivi la conclusione del rapporto di lavoro, dopo aver reso la dichiarazione di disponibilità al Centro per l’Impiego.
Quali sono i documenti necessari da presentare per poter ottenere l’indennità?
Dal 1° gennaio 2009 è sufficiente il solo modello di domanda ( DS21 ) debitamente compilato.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DS21
Pag.1
Indicate i vostri dati anagrafici
Cancellate dimissioni per giusta causa e inserite il nome dell’ultima o unica scuola in cui avete prestato servizio nell’a.s.2009/2010.
N.B. Chi ha stipulato più contratti conclusisi in pari data può indicare l’Istituto (es. Liceo Scientifico Statale E. Majorana) in cui ha prestato il maggior numero di ore.
Barrare la voce “Disoccupazione ordinaria”.
Firmare solo la voce “di non essere in stato di incapacità temporanea al lavoro e di non usufruire di indennità economiche di malattia”. Non deve firmare chi si trova in una o in entrambe le ipotesi descritte (ad es. chi si trova in astensione obbligatoria).
Pag.2
Assegno per il nucleo familiare: barrare il riquadro di interesse.
Detrazioni d’imposta: barrare il riquadro di interesse.
N.B. I lavoratori che hanno diritto agli assegni familiari e/o alle detrazioni fiscali per familiari a carico, devono compilare e allegare alla domanda il mod. SR32 – ANF/PREST e/o il mod. MV10 .
Modalità di pagamento: indicare la modalità con cui desiderate ricevere il pagamento. Attenzione al codice IBAN, deve contenere 27 caratteri!
Barrare le voci sottostanti e non firmare (se interessati, compilare le parti sottostanti [Modulo di assistenza e rappresentanza e Delega per la trattenuta delle quote sindacali] firmare e datare).
N.B. Il mandato di assistenza e/o la delega per la trattenuta si firmano solo se la presentazione dell’istanza è delegata al patronato.
Pag.3
Indicare la data in cui avete reso al Centro per l’Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Firmare e datare.
Firmare e datare le ulteriori due voci.
N.B. Alcune sedi Inps richiedono la copia della dichiarazione di disponibilità con la quale si sia attestato di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all’obbligo di presentarsi presso i Centri per l’impiego (ex uffici di collocamento) per l’immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.
Per quanto tempo viene corrisposta l’indennità di disoccupazione?
Viene corrisposta per un massimo di otto mesi pari a 240 giorni per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50anni alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori di età pari o superiore a 50anni, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità è prolungata fino a un massimo di 12 mesi pari a 360 giorni.
In che misura è corrisposta l’indennità di disoccupazione?
La misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione è determinata sulla base della retribuzione media lorda percepita nei tre mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposta in misura percentuale rispetto a tale retribuzione.
La percentuale spettante ai lavoratori che alla data del licenziamento non abbiano superato i 50 anni di età è pari al:
– 60% per i primi 6 mesi;
– 50% per i successivi 2 mesi;
La percentuale spettante ai lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età è pari al:
– 60% per i primi 6 mesi;
– 50% per il 7° e 8° mese;
– 40 % per i 4 mesi successivi.
N.B. A favore di coloro che usufruiscono dell’indennità, anche per una sola giornata, nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre di ogni anno è corrisposto, oltre all’indennità, un assegno speciale di importo pari a 6 giorni di disoccupazione, comprese le quote giornaliere di assegno al nucleo familiare (qualora spettanti).
L ‘indennità può essere riscossa:
– allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale;
– con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale, comunicando il codice IBAN.
N.B. L’indennità di disoccupazione ordinaria è soggetta a degli importi massimi erogabili, divisi in due fasce a seconda che la retribuzione mensile lorda percepita durante il rapporto di lavoro superi o meno l’importo fissato anno per anno con apposito decreto. Per il 2010 l’importo massimo mensili erogabile dell’indennità ordinaria è di € 892,96 elevato a € 1,073,25 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.931,86.
I contributi figurativi sono utili per il cumulo dei 52 contributi settimanali nel biennio?
Sono considerati utili per il perfezionamento del requisito delle 52 settimane:
– i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione.
– per servizio militare, se nell’anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno 24 contributi settimanali.
– i periodi di lavoro all’estero in paesi convenzionati, qualora lo Stato in cui il cittadino italiano ha prestato la propria attività abbia stipulato accordi bilaterali e la prestazione di disoccupazione preveda la possibilità di cumulo. L’ultimo rapporto di lavoro, prima della domanda di indennità, deve essere comunque cessato in Italia.
– astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Retrodatazione del biennio
Alcuni periodi coperti da contribuzione figurativa non possono essere considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo ma consentono, con il meccanismo della neutralizzazione, di ampliare il biennio nel quale ricercare le 52 settimane previste dalle norme:
– lavoro all’estero in paesi non convenzionati;
– malattia e infortunio sul lavoro;
– cassa Integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
– servizio militare, se nell’anno precedente la data di chiamata alle armi non risultano versati 24 contributi settimanali;
– assenze per permessi e congedi per i figli con handicap grave.
Contribuzione Figurativa
I periodi di disoccupazione in cui si percepisce l’indennità vengono coperti da contribuzione figurativa e l’accredito dei contributi avviene d’ufficio. Il numero delle settimane da accreditare figurativamente si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 7, arrotondando la eventuale rimanenza per eccesso.
Prescrizione
Qualora la sede Inps competente non abbia provveduto ad emettere una specifica notifica del provvedimento, in relazione ad una domanda di disoccupazione, il diritto ad ottenere la prestazione si prescrive nel termine di 10 anni.
Sospensione dell’indennità (utile per i docenti impegnati nei corsi di recupero estivi o nelle sessioni di esame di verifica del debito)
II pagamento rimane sospeso, per tutto il periodo, quando il disoccupato:
– si trova in uno stato di malattia, maternità, tbc, ecc. comportante incapacità lavorativa;
– si rioccupa per un periodo massimo di 5 giorni consecutivi di effettivo lavoro.
Sono da considerare, agli effetti del limite di 5 giornate, come giornate consecutive di lavoro anche quelle inframmezzare da giornate festive, come la domenica ovvero le festività infrasettimanali nazionali, civili e religiose riconosciute; si tenga presente che le giornate festive non sono da computare ai fini del limite di cui si tratta (circolare n. 3-275 Prs del 03.10.1957. punto XI).
Cessazione del pagamento
II pagamento cessa quando il disoccupato:
– ha percepito tutte le giornate di indennità;
– viene avvialo ad un nuovo lavoro ovvero inizia un’attività in proprio;
– quando vengono meno le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa a Centri per l’impiego ai fini della concessione della prestazione;
– diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Mancata corresponsione
L’indennità non viene corrisposta quando il disoccupato:
– presenta la domanda oltre il termine dei 68 giorni;
– si rioccupa durante il periodo di carenza;
– non riacquista la capacità lavorativa, anche minima, dopo il licenziamento per malattia;
– non presenta al Centro per l’Impiego la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Lavoratori che espatriano
I lavoratori disoccupati che espatriano in paesi non membri dell’Unione Europea o non convenzionati decadono dal diritto all’indennità di disoccupazione. I lavoratori che espatriano per “brevi periodi” conservano invece il diritto all’indennità in caso di espatrio per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. Gli assicurati devono però presentare idonea documentazione attestante i motivi dell’espatrio.
Le ipotesi più significative di espatrio per brevi periodi sono:
– espatrio per matrimonio nel limite di 15 giorni, periodo previsto per il congedo matrimoniale;
– espatrio per motivi di salute propria o di un familiare;
– espatrio per il lutto di un familiare all’estero nel limite di 3 giorni di permesso normalmente previsti, più i giorni necessari per il viaggio.
Lavoro in proprio e indennità di disoccupazione
L’indennità viene corrisposta a coloro per i quali risulti un’occupazione in proprio preesistente alla cessazione dell’attività alle dipendenze di terzi.
L’attività che il disoccupato continua ad esplicare per proprio conto dopo la cessazione dell’attività alle dipendenze altrui, indipendentemente dal carattere e dalla natura dell’attività stessa, non costituisce impedimento all’indennizzabilità dello stato di disoccupazione.
L’indennità non viene corrisposta a coloro che iniziano un’attività in proprio dopo la cessazione dell’attività alle dipendenze di terzi. Essi avranno diritto alla disoccupazione ordinaria solo nel caso che l’attività in proprio non rivesta carattere di continuità e professionalità.
Il lavoratore che presta la propria attività contemporaneamente presso due datori di lavoro ha diritto alla disoccupazione quando perde anche una sola delle due occupazioni?
Sì, quando sia rimasto disoccupato a seguito della cessazione di una delle due occupazioni può essere ammesso all’indennità di disoccupazione allorché questa intervenga nell’attività che costituisce la sua principale risorsa economica.
La lavoratrice in astensione obbligatoria mantiene il diritto all’indennità di disoccupazione al termine del contratto di lavoro ?
La lavoratrice il cui rapporto di lavoro è cessato dopo l’inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità può presentare domanda di disoccupazione entro il 68° giorno successivo la fine dell’interdizione obbligatoria; al contrario, nel caso in cui fra la cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità, ci sia anche un solo giorno indennizzabile per DS, il termine per la presentazione della stessa scade il 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel 2010 ho ottenuto l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, posso richiedere a fine contratto l’indennità di disoccupazione con requisiti normali?
Sì, perché la requisiti ridotti indennizza i periodi di disoccupazione dell’anno precedente.
Nel 2010 ottengo entrambe le indennità di disoccupazione, posso richiedere nel 2011 la requisiti ridotti?
E’ possibile richiedere nel 2011 la requisiti ridotti solo se nell’anno solare 2010, prima e/o dopo aver goduto dell’ordinaria con requisiti normali, ci sono stati ulteriori periodi di disoccupazione non indennizzati
Posso richiedere l’indennità di disoccupazione più volte nello stesso anno solare ?
Sì, questo un esempio pratico: supponiamo che l’indennità di un lavoratore di età inferiore a cinquant’anni decorra l’8 luglio 2010, interrompendosi il 30 novembre per un totale di 143 giorni indennizzati; dal 1° dicembre l’interessato lavora per un periodo di 10 giorni e subito dopo ripresenta domanda di disoccupazione, che decorrerebbe dal 18 dicembre se l’interessato può far valere 52 contributi settimanali versati tra il 10.12.10 e l’11.12.08. Se l’interessato possiede i requisiti, dal 18.12.10 al 26.03.11 gli verranno indennizzati i rimanenti 97 giorni non coperti dalla precedente richiesta (143 + 97=240). Per poter percepire i rimanti 143 giorni degli ulteriori 8 mesi spettanti dovrà attendere che sia trascorso l’anno mobile, ovvero un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di inizio indennizzo della prima prestazione (8 luglio 2010). Questa data è il 9 luglio 2010. Se a questa data il richiedente è ancora disoccupato, percepirà l’indennizzo della parte residua dei 240 giorni indennizzabili. Qualora dovesse occuparsi nuovamente per più di 5 giorni, si ripeterebbe la stessa procedura. In tale ipotesi, ai fini dell’anno mobile, la data di riferimento non sarebbe più l’8 luglio 2010 bensì il 18 dicembre.
N.B. I contributi figurativi maturati durante il periodo di disoccupazione non sono utili per il computo delle 52 settimane contributive del biennio.
Cosa devo fare se mi rioccupo durante il periodo di godimento dell’indennità ordinaria?
Si è tenuti a comunicare entro 5 giorni dall’evento eventuali rioccupazioni anche di breve durata (anche un solo giorno), cambi d’indirizzo e cambio delle coordinate bancarie. Se il rapporto di lavoro non va oltre i 5 giorni continuativi l’indennità viene sospesa limitatamente ai giorni di rioccupazione; se il rapporto di lavoro va oltre i 5 giorni l’indennità viene interrotta.
Come si comunica all’Inps l’eventuale rioccupazione?
Il modello da utilizzare è il DS56bis , che può essere presentato all’Inps personalmente o inviato telematicamente (se in possesso del Pin di accesso al servizio online per l’utente cittadino). Si utilizza il mod. DS56bis sia per comunicare la sospensione dell’indennità (per periodi di lavoro non superiori a 5 giorni continuativi) sia per comunicare l’interruzione della medesima (per periodi di lavoro superiori a 5 giorni). Tale comunicazione va effettuate in entrambi i casi entro 5 giorni dall’evento. Coloro che possiedo il PIN, ovvero sono già registrati al servizio online del portale Inps, effettueranno l’invio telematico dall’apposita sezione “invio moduli” .
N.B. Tutti coloro che alla data del 30/09 dovessero essere ancora disoccupati, per poter percepire l’indennità con regolarità dovranno inviare mensilmente il mod. DS56bis (il primo giorno del mese successivo, indicando nel modello la data dell’ultimo giorno del mese precedente), comunicando all’Inps il permanere della condizione di disoccupato. Nel modello va indicata la sola data di inizio dello stato di disoccupazione (dal) e non anche quella di conclusione (al), la quale, quest’ultima, si indica esclusivamente per comunicare la cessazione del diritto all’indennità (per rapporti di lavoro superiori a 5 giorni continuativi o quando si completa l’intero periodo indennizzabile). Coloro che devono comunicare la sospensione dell’indennità (anche un solo giorno) indicheranno la data di inizio dello stato di disoccupazione (dal) e, nell’apposito campo sotto, il periodo di sospensione (dal/al).
esempio:
se si tratta di lavoro subordinato, il periodo va indicato alla voce “ha prestato attività lavorativa presso terzi dal/al”; se si tratta di lavoro parasubordinato (ad es. contratto di prestazione d’opera) il periodo va indicato alla voce “ha svolto attività autonoma dal/al”. In tutti i casi di invio telematico del mod. DS-56bis il modulo va datato e non firmato.
Perché non è necessario presentare o inviare il mod. DS-56bis prima del 30/09?
Di solito fino al 31/08 l’indennità viene corrisposta senza che sia necessario comunicare nulla. Per il pagamento delle frazioni successive attendono invece di ricevere il mod.DS56-bis, per evitare di dover richiedere indietro i soldi qualora l’insegnante avesse ripreso dall’1/9 l’attività lavorativa e omesso di comunicare l’interruzione del diritto all’indennità.
Dopo quanto tempo viene corrisposta la prima tranche dell’indennità?
Di solito pagano la prima tranche entro il mese successivo alla presentazione dell’istanza. I maggiori o minori tempi di attesa dipendono da più fattori. Nella peggiore delle ipotesi pagano in unica soluzione dopo aver ricevuto il mod. DS56-bis (ad esempio: entro il mese di settembre se il disoccupato si rioccupa dal 1° settembre e lo comunica entro 5 giorni; entro il mese di ottobre se si rioccupa dopo il 30/09).
Se mi rioccupo per un periodo superiore a 5 giorni, per poter ripresentare la domanda di disoccupazione devo rendere nuovamente al CPI la dichiarazione di disponibilità?
Una volta resa al CPI la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per mantenere lo stato di disoccupato è sufficiente che il rapporto di lavoro successivo all’iscrizione non abbia avuto una durata uguale o superiore a 8 mesi (4 mesi se giovani fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma di laurea, fino a 29 anni compiuti) e il reddito annuale lordo derivante da tale rapporto di lavoro (o da più rapporti di lavoro) non abbia superato quello previsto per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000). La determinazione della durata del rapporto di lavoro (per stabilire se si ha diritto alla conservazione o sospensione dello stato di disoccupazione al CPI) avviene avuto riguardo al singolo contratto (compresa l’eventuale proroga) e non operando la sommatoria di eventuali contratti nello stesso anno solare.
Relativamente al reddito da non superare (8.000 euro), questo va considerato per anno solare. Ciò vuol dire che, in un rapporto di lavoro a cavaliere tra due anni solari, il reddito da prendere in considerazione per non superare gli 8.000 euro è quello maturato dalla data di iscrizione al CPI fino al 31/12, escludendo dal computo il reddito derivante dall’indennità di disoccupazione, ovvero considerando solo quello da lavoro.
In sintesi: lo stato di disoccupato si perde nel momento in cui il rapporto di lavoro supera per durata i 4 o gli 8 mesi, oppure quando viene superata la soglia degli 8.000 euro a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro; viene invece sospeso (ma mantenuto) se il rapporto di lavoro non supera per durata la soglia stabilita dalla legge e il reddito scaturente da tale rapporto di lavoro (fino al 31/12) non va oltre gli 8.000 euro. Nel momento che tali soglie vengono superate, sarà necessario rendere nuova dichiarazione di disponibilità al CPI prima di poter presentare nuova istanza di disoccupazione all’Inps.
Esempi:
1) L’insegnante che rende la dichiarazione di disponibilità al CPI il 13/06/10, gode dell’indennità di disoccupazione dal 21/06 al 19/09, si impiega nuovamente dal 20/09 al 15/10, poi dal 25/10 al 13/11 e successivamente dal 22/11/10 al 16/02/11, per poi richiedere nuovamente all’Inps l’indennità di disoccupazione, non è obbligato a ripresentare la dichiarazione di disponibilità al CPI. Il non obbligo scaturisce dal fatto che tutti i singoli periodi lavorativi non superano la soglia dei 4 mesi, e il reddito da lavoro conseguito nell’anno solare 2008 (successivo alla dichiarazione di disponibilità resa al CPI e sino al 31/12) e quello conseguito nel 2009 (dal 01/01 al 16/02) non supera per anno solare la soglia degli 8.000 euro. In questa fattispecie, la data di iscrizione al CPI, da indicare nell’apposito campo del mod. DS21, è quella relativa alla dichiarazione di disponibilità resa il 13/06/2010.
2) L’insegnante che rende la dichiarazione di disponibilità al CPI il 1° luglio 2010, gode dell’indennità di disoccupazione per i mesi di luglio e agosto e si impiega nuovamente a tempo pieno dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011, è obbligato a presentare l’anno successivo al CPI nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. In tale fattispecie, l’obbligo di nuova iscrizione scaturisce sia perché nell’anno solare 2010 (dall’ 1/1 al 30/6) il reddito da lavoro avrà superato la soglia degli 8.000 euro, sia perché il rapporto di lavoro avrà avuto una durata superiore al periodo previsto dalla legge che consente di sospendere e non interrompere lo stato di disoccupato, ossia 4 o 8 mesi (D.Lgs 181/2000 e successive modifiche e integrazioni, apportate con D.Lgs 297/2002).
Il sussidio di disoccupazione è un reddito da dichiarare?
Il sussidio di disoccupazione è un reddito a tutti gli effetti e va quindi dichiarato nella dichiarazione dei redditi. Nei primi mesi dell’anno successivo all’erogazione della prestazione l’Inps invierà il CUD, nel quale è riportato l’importo complessivo dell’indennità di disoccupazione percepito nell’anno solare precedente, che andrà cumulato ai fini Irpef agli altri redditi posseduti.
L’indennità di disoccupazione non viene considerata reddito solo ai fini del mantenimento dello stato di disoccupato al CPI.
I soci di una cooperativa possono richiedere l’indennità di disoccupazione?
L’articolo 1 quater della legge 5 giugno 1998, n. 176, che ha sostituito l’articolo 24 della legge n. 196/1997, ha disposto che “l’iscrizione nelle liste di collocamento (oggi elenchi anagrafici dei disoccupati), ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa”. Pertanto i soci di cooperativa potranno beneficiare delle prestazioni di disoccupazione, sia a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro, sia nel caso in cui abbiano perduto la qualifica di socio sia nel caso in cui, pur mantenendo la qualifica di socio, abbiano reso la dichiarazione di disponibilità al CPI. L’indennità non spetta: – ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602/70; – ai soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge 250/58; – ai soci delle cooperative teatrali e cinematografiche.
I contratti di prestazione occasionale o di collaborazione a progetto, stipulato durante l’incarico di insegnamento, influiscono in qualche modo sul diritto e sulla misura dell’indennità di disoccupazione? Se sì, dove e come bisogna indicarlo?
I contratti di prestazione occasionale o di collaborazione a progetto stipulati in concomitanza con l’incarico di insegnamento non influiscono in nessun modo su questo tipo di prestazione. Non vanno pertanto indicati da nessuna parte.
Il docente che ha partecipato ai progetti attivati dalle Regioni può chiedere al termine del contratto l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali?
No, se ha stipulato un contratto di lavoro a progetto (salvo diversa direttiva Inps ad oggi non emanata). Sì, se ha stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e possiede i requisiti assicurativi e contributivi su enucleati.
Perché l’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori subordinati e non spetta ai lavoratori parasubordinati con contratto di lavoro a progetto?
Nel nostro ordinamento giuridico, l’inserimento del lavoratore nella categoria dei lavoratori subordinati o nelle categorie dei lavoratori autonomi e parasubordinati, ha conseguenze estremamente rilevanti sul piano normativo e fiscale, soprattutto per quel che riguarda il versamento dei contributi previdenziali e le prestazioni a sostegno del reddito. Se un soggetto presta la propria attività lavorativa come dipendente o invece come collaboratore assunto attraverso un contratto che regoli la prestazione avente i caratteri dell’attività di collaborazione a progetto, sarà assoggettato ad un diverso sistema di tutele e ad un diverso sistema di contribuzione previdenziale (gestione separata): circostanza ben nota ai datori di lavoro che, spesso, preferiscono avvalersi dei rapporti di collaborazione proprio al fine di beneficiare del consistente risparmio in termini di onere contributivo.
Il docente beneficiario del c.d. salvaprecari – fruitore nell’anno scolastico 2009/2010 dell’indennità ordinaria di disoccupazione con procedura semplificata -, può presentare una nuova istanza al termine dell’eventuale ultimo contratto di lavoro? Se sì, cosa deve fare? Da quando decorre la nuova indennità?
Ha diritto ad una nuova indennità di disoccupazione se ricorrono le condizioni normativamente previste per il requisito assicurativo e contributivo. Per ottenerla è necessario presentare una nuova istanza al termine dell’ultimo rapporto di lavoro dell’anno scolastico, dopo aver reso, se necessario, nuova dichiarazione di disponibilità al Centro per l’Impiego.
Qualora il lavoratore abbia percepito l’intera indennità di disoccupazione spettante (240 o 360 giorni a seconda se l’età del fruitore è inferiore o superiore a 50 anni), la nuova domanda (ulteriori 240 o 360 giorni) decorre solo dopo che sia trascorso l’anno mobile (periodo di tempo, della durata di 365 giorni, decorrente dalla data di inizio della precedente disoccupazione indennizzata).
Esempio: qualora il lavoratore beneficiario del c.d. salvaprecari – di età inferiore a 50 anni -, abbia beneficiato dell’intero periodo indennizzabile dal 08 luglio 2009 al 15 maggio 2010, la successiva domanda decorrerebbe dal 08 luglio 2010 anche se l’istanza fosse presenta all’Inps prima di questa data.
N.B. Anche il lavoratore beneficiario del c.d. salvaprecari che non abbia goduto dell’intero periodo indennizzabile deve opportunamente presentare nuova domanda al termine dell’ultimo rapporto di lavoro.
Lavoratore con meno di 50 anni beneficiario del c.d. salvaprecari, fruitore dell’indennità di disoccupazione dal 08 luglio 2009 per un periodo inferiore ai 240 giorni spettanti, il cui ultimo rapporto di lavoro si sia concluso prima del 30 giugno.
Il lavoratore in questione ha diritto al ripristino della precedente indennità a decorrere dal giorno successivo la scadenza del rapporto di lavoro, per un periodo pari alla differenza tra i 240 giorni spettanti e quelli goduti. Alla scadenza dei 240 giorni, qualora avesse presentato una nuova domanda al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e possedesse i requisiti contributi per avere riconosciuto un ulteriore periodo di disoccupazione, otterrebbe un nuovo indennizzo per un periodo pari alla differenza tra i 240 giorni spettanti e quelli goduti dalla data dell’ultima riattivazione della precedente domanda.
Esempio:
lavoratore beneficiario del salvaprecari il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato in data 31 maggio 2010, fruitore di indennità di disoccupazione decorsa l’8 luglio 2009 e goduta a singhiozzo per 180 giorni durante l’anno scolastico.
Il lavoratore in questione ha diritto al ripristino della precedente domanda con decorrenza 1 giugno 2010, per un periodo pari a 60 giorni. Qualora avesse presentato nuova domanda subito dopo la scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro e possedesse i requisiti contributivi per ottenere ulteriori 240 giorni di indennizzo, alla scadenza dei suddetti 60 giorni avrebbe diritto, con soluzione di continuità, ad ulteriori potenziali 180 giorni di indennizzo. Se invece non possedesse i requisiti contributivi per ottenere un nuovo indennizzo, o non avesse presentato nuova domanda al termine dell’ultimo rapporto di lavoro (entro i 68 giorni successivi la scadenza contrattuale), avrebbe diritto a soli 60 giorni di indennizzo.
N.B. L’uso del condizionale è d’obbligo perché l’Inps non ha ancora chiarito se i beneficiari del salvaprecari potranno godere dell’eventuale periodo residuo anche oltre il 30 giugno. Qualora il periodo residuo della precedente indennità non potesse essere elargito oltre il 30 giugno, ciò creerebbe un danno solo a coloro che non hanno i requisiti per ottenere un’ulteriore indennità.
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