L’art. 132, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nell’indicare i casi in cui è consentito procedere alla riassunzione, ricollega tale eventualità non a un dovere, che ricade sull’amministrazione tutte le volte in cui un dipendente, che ne abbia i requisiti formali, formuli una semplice richiesta in tal senso, bensì a un potere della stessa, cui si riannoda una mera facoltà del soggetto pubblico datoriale di provvedere nel senso auspicato dall’ex dipendente. A tal fine appare, pertanto, necessaria (oltre alla verifica preliminare della sussistenza dei presupposti di legge, cui è subordinata in genere la riammissione in servizio) la previa valutazione dei requisiti soggettivi dell’interessato e dell’opportunità della ricostituzione del rapporto di impiego, in relazione alle contingenti esigenze organizzative e di servizio dell’amministrazione. Vai al documento
da diritto scolastico