Mobilità nella Regione Sicilia Com’è noto, l’art. 1, c. 2-bis. della Legge n. 190/2009 testualmente dispone: “Fino all’avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale n. 94 – del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi di cui al presente comma”. Pertanto l’attribuzione ed il mutamento di incarico, di cui agli artt. 6 e 9 del C.C.N.L. più volte citato, non possono essere effettuati nei confronti dei predetti dirigenti scolastici. Si segnala l’esigenza di completare le operazioni predette entro il 15 luglio di ciascun anno. IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta redazione@aetnanet.org