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Indennità ai precari della scuola

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  La Convenzione Inps-Lavoro. E’ stata la Convenzione del 5 agosto 2009, di durata triennale, tra Inps e ministero del Lavoro, a prevedere la possibilità di beneficiare, per i periodi di non lavoro nell’anno solare, dell’indennità di disoccupazione da parte del suddetto personale. Con la circolare 125/2009, l’istituto di previdenza ha poi indicato i requisiti necessari per accedere al beneficio, precisando che preliminare condizione è la sottoscrizione, da parte dell’interessato, della “dichiarazione di immediata disponibilià al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale”, pena la relativa decadenza, utilizzando l’apposito campo del modulo di domanda (DS21). I requisiti assicurativi richiesti per il diritto all’indennità sono: almeno 2 anni di iscrizione all’Inps e almeno un anno di contributi contro la disoccupazione involontaria, versati nel biennio precedente la domanda.
Durata e misura dell’indennità. L’indennità spetta per un massimo di 8 mesi ai soggetti di età inferiore ai 50 anni e di 12 mesi agli ultra50enni. La sua misura è fissata nelle seguenti percentuali applicate alla retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione: 60% per i primi 6 mesi; 50% per i 2 mesi successivi; 40% per i restanti mesi. I contratti di supplenza stipulati per l’anno scolastico 2009/2010, prorogano la durata della prestazione in misura pari alla loro durata.
La domanda. Utilizzando il modulo DS21 (scaricabile dal sito www.inps.it) ,la domanda va presentata all’Inps, direttamente o attraverso un ente di patronato, e copia alla Scuola dove è stato prestato servizio nell’anno 2008/2009. Le istituzioni scolastiche devono comunicare all’Inps il conferimento di supplenze di qualsiasi durata e la loro data di cessazione, nonché gli eventuali casi di rifiuto immotivato della supplenza temporanea.
Giovanni Pavone

da LASICILIA

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