Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Prot. MIURAOODRLO R.U. 7979 Milano, 21.05.2010
Ai Signori Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Lombardia e, p.c., ai Signori Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USRL LORO SEDIOGGETTO: articoli 36 e 59 CCNL 29 novembre 2007 – precisazioni
In relazione a numerosi quesiti pervenuti, si precisa che il personale docente e ATA che, avendo perso la titolarità della sede dopo un triennio a seguito della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi degli articoli 36 e 59 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2009, la riacquisisce a seguito delle procedure di mobilità, qualora prosegua ad accettare contratti a tempo determinato mantiene la nuova titolarità di sede per un ulteriore periodo di tre anni, fatta salva la possibilità di accedere ogni anno alla mobilità volontaria.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.