La legge n. 167/09, nell’estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’inserimento negli elenchi prioritari, ha richiesto soltanto il requisito dell’espletamento, nel precedente anno scolastico, di una supplenza di almeno 180 giorni, senza in alcun modo prevedere l’ulteriore requisito che tale supplenza fosse stata espletata presso un’unica istituzione scolastica ovvero che si fosse trattato di una supplenza ottenuta in virtù di un unico contratto, anche eventualmente prorogato o confermato.
L’interpretazione restrittiva di cui al decreto ministeriale attuativo n. 100/09 appare pertanto in contrasto con la norma di rango primario e con gli stessi principi costituzionali, non potendosi invero giustificare un differenziato trattamento tra coloro che avevano raggiunto il suddetto requisito minimo dei 180 giorni di servizio “tramite proroghe o conferme contrattuali” (e dunque, in ogni caso, mercé ulteriori contratti) e chi lo aveva raggiunto attraverso più contratti intercorsi durante il precedente anno scolastico.
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