Interpretazione sul voto di consiglio : Corrado SpataroDomanda
Per l’ammissione agli esami di Stato è necessario conseguire la sufficienza in tutte le discipline. Ma l’OM 44/2010 ribadisce che la valutazione è effettuata dal consiglio di classe. Può allora il voto di consiglio modificare la decisione di un docente che ha dato una insufficienza?
Risposta
Sì. Tanto più che la decisione è unica ed è collegiale. Le proposte di voto dei singoli docenti, dunque, se motivatamente e ragionatamente contestate, non si trasformano automaticamente in deliberazioni, ma seguono l’iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. Nell’ambito di tale procedura il consiglio può decidere anche in controtendenza rispetto al convincimento del singolo docente della disciplina. In ogni caso, la decisione collegiale rimane soggetta all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge 241/90 e, dunque, deve recare i presupposti di fatto e giustificazioni giuridiche che abbiano condotto il consiglio di classe a decidere nel senso indicato nella deliberazione.
Malattia : Ida Maria Alfieri
Domanda
E’ obbligo dell’amministrazione distinguere nel prospetto delle assenze il periodo di ricovero da quello di malattia? Avendo subito un intervento ed essendo in convalescenza per 45 giorni è discrezione del Dirigente scolastico mandare o meno la visita fiscale? Nel caso di risposta negativa nell’atteggimento del Dirigente scolastico si può configurare danno economico a carico dello Stato?
Risposta
Il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota 53/2008, ha chiarito che: “ In proposito, secondo l’espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell’art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo “il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore”. Ad avviso dello scrivente, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.”. Conseguentemente, ai fini del trattamento economico le due fattispecie non vanno distinte essendo equiparate. Quanto alla visita fiscale, essa può essere disposta durante il periodo di convalescenza, atteso che durante il periodo di ricovero ospedaliero è ragionevole ritenere che essa sia del tutto inutile stante la evidenza dello stato di malattia. In ogni caso, qualora essa dovesse essere disposta in tale periodo, l’effettuazione del controllo ispettivo avrebbe l’effetto di liberare l’interessato dall’obbligo di reperibilità ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto 206/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione.
Certificazione della malattia e nuove disposizioni : Franco Maione
Domanda Vorrei avere delle delucidazioni sulla nuova normativa inerente la certificazione medica. La circolare da poco uscita parla di invio all’Inps (Istituto nazionale previdenza sociale). Ma come personale della scuola non siamo collegati alla Asl (Azienda sanitaria locale)? Inoltre, come sarà la procedura che i docenti dovranno seguire prossimamente per comunicare l’assenza per motivi di salute alla scuola? Si dovrà presentare la domanda tradizionale in segreteria?Si dovrà spedire per posta con A/R? Basterà il solo invio telematico da parte del medico curante? E in caso di ricovero ospedaliero? Trovo molto confusa la “valanga” delle nuove disposizioni. Risposta L’art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha disposto la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Tale onere viene assolto direttamente dal medico curante, che vi provvede tramite invio all’Inps della relativa certificazione. L’ente previdenziale provvede a sua volta a trasmetterlo all’amministrazione di appartenenza del docente interessato. Il docente, però, ha l’obbligo di dichiarare al medico in quale scuola presta servizio e di fornire allo stesso l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all’amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica, con una circolare emanata il 19 marzo 2010 (1/2010) ha chiarito, inoltre che: “Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata. In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso. L’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia (5 giorni per il personale della scuola ex art. 17 comma 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro-n.d.r.), fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali. L’Inps mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema Inps per visualizzare il relativo attestato.”. La circolare non fa menzione di particolari adempimenti in caso di ricovero ospedaliero. |
da treccani.it