La Commissione Bilancio dà l’ok ma lascia fuori dal beneficio i dipendenti di istruzione ed enti locali. Con quale logica non si è compreso. Ora si spera che il Senato trovi rimedio. Ci sono poi altri vincoli: non accede chi non è parente dell’assistito e chi lo fa da meno di diciotto anni. Occorre il versamento di almeno vent’anni di contributi. E poi c’è l’età minima: 60 anni per gli uomini, 50 per le donne.
Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato, è a tempo: dura cioè tre anni (dal 2010 al 2012) al termine dei quali si valuterà se riconfermarlo. Dopo un lungo tira e molla tra la Commissione Bilancio e l’Assemblea, la Commissione guidata dal leghista Giancarlo Giorgetti ha individuato quindi individuato la copertura finanziaria delle nuove norme nell’aumento dell’accisa sugli alcolici.
Categorie a parte, sono diversi i vincoli che permettono di accedere al beneficio: il diritto al prepensionamento è prima di tutto riconosciuto solo a fronte di un periodo costante di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni e comunque sempre seguito del versamento di almeno venti anni di contributi previdenziali. Nel caso di disabilità congenita o che si manifesta dalla nascita, certificata da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza è in ogni caso calcolata dalla data di nascita. Potranno beneficiarne, altro “paletto”, solo ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.