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Normativa: L’assunzione non arriva? Si va dal giudice

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In crescita le cause vinte dai precari, che così spuntano il risarcimento :Se l’immissione in ruolo non arriva, si prova a chiederla al giudice. È un vero e proprio fenomeno di massa quello che si sta verificando ormai in tutte le province. E che sta riaccendendo le speranze di assunzione in molti docenti precari. Le azioni sono rivolte a chiedere al giudice di condannare l’amministrazione alla stabilizzazione del rapporto di lavoro dopo una successione di contratti a tempo determinato.

E molte di queste sono giunte a sentenza. Sebbene in primo grado. L’orientamento dei giudici monocratici si inquadra in due filoni. Uno maggioritario, che pur negando la possibilità di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, è incline a ritenere illegittime le successioni di contratti a tempo determinato. In ciò determinando l’insorgenza del diritto dei docenti interessati ad essere risarciti con somme di denaro di importo variabile, che talvolta possono giungere anche a 5mila euro per ogni supplenza (Tribunale di Orvieto 63/2009). Accanto a tale orientamento è da segnalare l’esistenza di un filone di diverso avviso, peraltro circoscritto ad una sentenza del Tribunale di Civitavecchia (si veda Italia Oggi di martedì scorso) ad una sentenza del Tribunale di Lanusei, che rigetta il ricorso perchè il ricorrente aveva fatto valere prevalentemente supplenze brevi (n.18 del 18 aprile 2010) e ad alcune pronunce del Tribunale di Belluno (n.125/09 e seguenti). Oltre tutto la sentenza del giudice di Civitavecchia non è contraria al risarcimento, ma respinge la richiesta in quanto non adeguatamente formulata. Le sentenze del giudice monocratico di Belluno, invece, rigettano espressamente le richieste, spingendosi a condannare i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.

Senza tenere conto che nei giudizi l’amministrazione non era rappresentata dall’avvocatura, ma da un funzionario. E tale elemento, secondo il costante orientamento della Cassazione, risulterebbe preclusivo della condanna alle spese (Cassazione n.2872/2007). Si tratta, dunque, di un orientamento minoritario. Resta da vedere, però, quale sarà l’esito dei successivi gradi di giudizio. Fermo restando che l’amministrazione scolastica, per evitare di andare incontro a risarcimenti milionari, potrebbe sollecitare l’intervento del governo con un provvedimento legislativo ad hoc, qualora la Cassazione dovesse esprimersi in modo favorevole ai ricorrenti. Questa volta, però, per il governo c’è un ostacolo in più. E cioè l’orientamento del giudice sovranazionale. La Corte di giustizia europea, infatti, ha affermato in più occasioni il diritto al risarcimento dovuto alla mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro, in caso di successione di contratti a termine. Questo ostacolo, peraltro, potrebbe arrivare prima ancora di un eventuale intervento legislativo d’urgenza da parte del governo. Perché in alcuni procedimenti pendenti i ricorrenti hanno chiesto al giudice nazionale di sollevare una questione pregiudiziale davanti alla Corte del Lussemburgo, proprio nel tentativo di ottenere una pronuncia risolutiva. A differenza delle sentenze dei giudici nazionali, infatti, le sentenze del giudice sovranazionale costituiscono un vero e proprio precedente vincolante. Insomma, la questione è molto incerta e , non si può escludere che il legislatore venga indotto a rivedere completamente la disciplina delle assunzioni a tempo determinato anche per evitare il rischio di esporre l’Italia a procedure di infrazione da parte del’Unione europea.

Note: ItaliaOggi Azienda Scuola 18/05/2010
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