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La responsabilità della scuola per infortuni o incidenti agli allievi si estende anche dopo che gli stessi sono usciti dalla scuola, fin quando non vengono riaffidati ai genitori.

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La Corte di Cassazione (sentenza n. 17574/10, depositata il 7 maggio 2010) ha ritenuto la responsabilità penale, oltre che del conducente dell’autobus, anche del personale scolastico, a partire dal dirigente fino ai collaboratori, nonché dei responsabili del Comune, per non aver vigilato o comunque predisposto adeguati accorgimenti, al fine di evitare un grave incidente stradale che ha portato alla morte di un ragazzo di prima media.

In particolare, secondo gli Ermellini, il dirigente scolastico avrebbe dovuto predisporre un adeguato regolamento scolastico e adoperarsi affinché i competenti servizi comunali attuassero semplici misure organizzative (arrivo degli autobus prima del suono della campanella, delimitazione con apposita segnaletica orizzontale e verticale degli spazi idonei alla fermata) che sarebbero state sufficienti ad impedire l’evento.

Meno censurabile il comportamento dell’insegnante dell’ultima ora, in mancanza di precise indicazioni nel regolamento d’istituto.
Per la Suprema Corte, comunque, la medesima avrebbe dovuto in ogni caso segnalare la pericolosità della situazione.

( Avvocato Francesco Orecchioni)

http://www.dirittoscolastico.it/corte_di_cassazione_-_sentenza_n_375-2010.html

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