Accesso agli atti – informazioni di carattere sanitario – tutela alla riservatezza in contrapposizione al mero interesse all’assegnazione ad una sede di lavoro – prevalenza.
Nell’ipotesi di richiesta di accesso a dati sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale della persona, l’interesse della ricorrente alla assegnazione presso una determinata sede di lavoro non può che recedere, in quanto di “rango” palesemente inferiore, rispetto all’interesse della controinteressata alla tutela della riservatezza dei dati inerenti al suo stato di salute.