Riceviamo dai legali difensori che hanno patrocinato i ricorrenti nel giudizio terminato con la sentenza del Giudice del lavoro di Civitavecchia, dott. Colella, relativamente alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, i documenti e le sentenze che avallano il giudizio della sentenza
Avv. Massimo Pistilli – La sentenza del Tribunale di Civitavecchia è unica in tutto il panorama nazionale
Al contrario, tutti i Giudici che si sono pronunciati hanno dichiarato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, cioè hanno dichiarato (ciò che è evidente) che lo Stato come datore di lavoro abusa del precariato.
Tribunale del Lavoro di Viterbo, Giudice Ianigro, Tribunale del Lavoro di Viterbo, Giudice Damiani, Tribunale di Orvieto, Giudice Furlani, Tribunale del Lavoro di Treviso; ma, addirittura, lo stesso giorno, altro Giudice dello stesso Tribunale di Civitavecchia, Giudice Rossi, ha pronunciato una sentenza che ha riconosciuto – dopo tanto tempo – i diritti dei lavoratori precari della scuola.
Tutte queste sentenze nel comparto scuola seguono altre sentenze nel comparto sanità, oltre alla storica sentenza del Tribunale di Genova, Tribunale di Rossano, Tribunale di Foggia; anche negli altri comparti del pubblico impiego, nessuna pronuncia contraria nota, attualmente; in ogni caso, una assoluta prevalenza dell’orientamento favorevole.
Peraltro, almeno a nostro modesto giudizio, l’orientamento della Corte Europea è chiaro ed è da collegare alla sentenza Tribunale di Civitavecchia Giudice Colella che avete pubblicato.
La Corte di Giustizia (occupandosi di lavoratori greci della sanità di Salonicco) ha detto che è contrario al diritto comunitario discriminare i pubblici dipendenti (link).
Poi, occupandosi prima di lavoratori italiani dell’Ospedale Galliera di Genova, e poi con la ormai famosa sentenza Angelidaki, che è diventata leading case, ha stabilito che il Giudice nazionale, in caso di abuso del precariato può non stabilizzare i lavoratori solo se,m in quel caso specifico, può liquidare un risarcimento del danno non soltanto congruo, ma anche sufficientemente dissuasivo, e cioè idoneo a scongiurare altri abusi.
Da questo punto di vista, la sentenza che avete pubblicato non appare condivisibile laddove, pur riconoscendo l’illegittimità dei contratti a termine (e cioè che lo Stato come datore di lavoro ha agito male) e dunque la violazione del diritto comunitario, da un canto non ha stabilizzato i lavoratori (come sarebbe accaduto con un datore di lavoro privato), ma ha anche ritenuto di non liquidare alcun riconoscimento del danno specifico.
Così discostandosi, a nostro giudizio anche piuttosto apertamente, dagli obblighi sanciti dalla Corte di Giustizia che impone di non stabilizzare soltanto se sia possibile in quel caso concreto liquidare un risarcimento del danno non trascurabile (idoneo a dissuadere dagli abusi).
Una breve nota in conclusione: ormai tutti sanno che nella scuola è in atto un abuso del precariato; per primo lo sa il datore di lavoro.
Però, come spesso accade in questo per il resto meraviglioso Paese, invece di porvi rimedio, si cerca di prendere tempo.
In tal modo, il costo (che è poi costo sociale dei lavoratori e dei contribuenti che lo pagheranno in futuro in nuove tasse) aumenta a dismisura.
Di tutto c’è bisogno tranne che di un’altra, ennesima, procedura di infrazione del diritto comunitario a carico del nostro Paese, in un ambito in cui il diritto comunitario, e il Giudice che lo interpreta, hanno stabilito principi precisi.