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Contrattazione integrativa nelle pubbliche amministrazioni: trasmissione telematica all’Aran

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Scuola  L’Aran ha attivato le procedure per l’invio telematico di tutti contratti collettivi integrativi che vengono stipulati nelle pubbliche amministrazioni.

Contrattazione integrativa nelle pubbliche amministrazioni: trasmissione telematica all’Aran

13-05-2010 | Scuola

L’art. 40-bis, comma 5 del d.lgs n. 165/01, modificato dall’art. 55 del d.lgs n. 150/09, prevede l’obbligo di trasmissione all’Aran di tutti i contratti integrativi sottoscritti nelle pubbliche amministrazioni, con l’indicazione del comparto di appartenenza, nome dell’amministrazione in cui il contratto è stato stipulato e periodo di vigenza del contratto stesso.

Alla luce di quanto prevede la nuova norma, anche le oltre 10.000 scuole pubbliche italiane dovranno inviare all’Aran ogni anno il contratto di scuola, visto che in base a quanto dispone l’art. 6 del Ccnl del comparto scuola, tale contrattazione d’Istituto è annuale. Il contratto nazionale prevede anche di attivare tempestivamente la contrattazione (entro il 15 settembre di ogni anno scolastico) per concluderla altrettanto tempestivamente e, di norma, non oltre il mese di novembre.

Si fa presente, inoltre, che l’obbligo di trasmissione all’Aran decorre dalla data di entrata in vigore del d.lgs n. 150, che ha modificato l’art. 40 bis del d.lgs 151/01, e cioè dal 15 novembre 2009. Pertanto, per quanto riguarda la scuola, dovranno essere inviati all’Aran anche i contratti integrativi d’Istituto relativi all’anno scolastico in corso 2009-2010 e sottoscritti successivamente alla data del 15 novembre 2009.

L’invio dei contratti integrativi all’Aran, come precisato all’art. 45 c. 4 sempre del d.lgs 165/01 come modificato dal d.lgs n. 150/09, è al solo scopo di poter monitorare l’applicazione di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e al fine di predisporre una relazione annuale al Mef e ai comitati di settore dell’Aran stesso, sullo stato della contrattazione di secondo livello e sulle eventuali criticità riscontrate.

Si tratta dunque di cosa ben diversa rispetto a quanto si prevede, sempre l’art. 40 bis, ma al comma 2, e non 5, del d.lgs 165/01. Quanto previsto al comma 2 dell’art. 40 bis del d.lgs 165/01 non solo non è condivisibile perché si tratta di una disposizione tesa a controllare il merito delle scelte che le parti autonomamente fanno nella contrattazione di secondo livello ed il rispetto delle disposizioni relative alle modalità di utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa, ma allo stato nemmeno applicabile al comparto scuola.

Pertanto, secondo la FLC Cgil, questo invio all’Aran dei contratti collettivi integrativi d’Istituto non deve costituire una ulteriore ed ennesima “molestia burocratica” nei confronti delle scuole, le quali sono tenute ad inviare soltanto il testo del contratto di scuola sottoscritto e la relazione tecnica (e non anche quella illustrativa, prevista al comma 2, perché allo stato attuale questa disposizione non si applica alle scuole). Dunque le scuole non sono tenute a fare nulla di più rispetto a ciò che, da tempo, sono tenute a fare nei confronti dei revisori dei conti.

Si allega il comunicato stampa dell’Aran e la nota specifica.

Roma, 13 maggio 2010

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