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Salvi i precari con più contratti: Il tribunale di Siracusa ha ritenuto sufficiente aver maturato i prescritti 180 giorni di servizio

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Hanno diritto a entrare nelle liste prioritarie per le supplenze I docenti che sono rimasti esclusi dal salvaprecari, perché non avevano prestato tutti i 180 giorni richiesti con un’unica supplenza, hanno diritto ad essere inseriti negli elenchi prioritari. Ciò che conta è che abbiano prestato 180 giorni di servizio nel trascorso anno scolastico. Anche se con più contratti e in scuole diverse. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Siracusa con un’ordinanza depositata il 27 aprile scorso (3633). Il caso riguardava un docente a cui era stato precluso l’accesso agli elenchi prioritari, costituiti per effetto del cosiddetto decreto salvaprecari (decreto legge 134/2009). Si tratta di graduatorie speciali nelle quali hanno diritto ad essere inclusi gli aspiranti docenti che, nel trascorso anno scolastico, abbiano totalizzato 180 giorni di servizio con un’unica supplenza. Secondo l’interpretazione del ministero dell’istruzione, infatti, per ottenere il beneficio è necessario che l’interessato abbia ottenuto un incarico di supplenza annuale (fino al 31 agosto) oppure un incarico di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) oppure una supplenza temporanea della durata di almeno 180 giorni. Anche se i 180 giorni siano stati raggiunti per effetto di proroghe dello stesso contratto (si veda il decreto ministeriale 100/2009). Il docente, però, non si era rassegnato e aveva presentato un ricorso d’urgenza al giudice del lavoro, che ha accolto la domanda giudiziale ordinando all’ufficio scolastico di inserire l’insegnante negli elenchi prioritari così come aveva richiesto a suo tempo. Secondo il giudice la modifica introdotta nel decreto legge salvaprecari, in sede di conversione in legge, nell’estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’inserimento negli elenchi prioritari, ha richiesto soltanto il requisito dell’espletamento, nel precedente anno scolastico, di una supplenza di almeno 180 giorni. Senza in alcun modo prevedere l’ulteriore requisito che tale supplenza fosse stata espletata presso un’unica istituzione scolastica ovvero che si fosse trattato di una supplenza ottenuta in virtù di un unico contratto, anche eventualmente prorogato o confermato. L’interpretazione restrittiva data dall’amministrazione con il decreto 100/09 «appare pertanto in contrasto con la norma di rango primario» si legge nell’ordinanza « la cui ratio va invero individuata nell’opportunità ritenuta dal legislatore di estendere la possibilità di inserimento negli elenchi prioritari, oltre che a coloro che avevano conseguito un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, nei confronti di tutti quei soggetti che, nel precedente anno scolastico, avevano comunque conseguito il requisito minimo di 180 giorni di servizio». La pronuncia si inquadra nel nuovo orientamento inaugurato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo il quale le controversie che riguardano le graduatorie finalizzate alle assunzioni nella scuola rientrano nelle sfera di cognizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. Ciò agevola l’accesso alla giurisdizione da parte dei docenti interessati, perché il processo del lavoro presenta termini più ampi rispetto al Tar (5 anni contro i 60 giorni del Tar) e anche meno spese. Alcuni Tar, infatti, per questo genere di cause pretendono il previo versamento di un contributo di 500 euro, mentre l’accesso al rito del lavoro è pressoché gratuito. Ma a differenza del giudice amministrativo, il giudice ordinario non può annullare i decreti ministeriali e può solo disapplicarli. Ciò comporta che gli effetti delle pronunce rimangano circoscritti alle parti in causa e i decreti rimangono comunque in vigore. Nei giudizi davanti al Tar del Lazio, invece, se il tribunale annulla il decreto impugnato si crea un vuoto normativo, che l’amministrazione ha l’obbligo di colmare con un nuovo provvedimento informato agli ordini del Tar, con effetti su tutti gli interessati anche se non ricorrenti. Note: ItaliaOggi Azienda Scuola 11/05/2010

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