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Il prof nominato tardi recupera gli arretrati

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Spiragli dal Consiglio di stato sulla restituzione: Nel periodo intercorrente tra una nomina in ruolo avente effetto giuridico antecedente a quello e economico, all’insegnante spetta la retribuzione e la relativa copertura previdenziale per il periodo di sola nomina giuridica? Nella scuola e soprattutto tra i docenti di nuova nomina sia con contratto a tempo indeterminato che di supplenza, la domanda è ricorrente.

In materia l’indirizzo giurisprudenziale – risalente alla decisione dell’adunanza Plenaria n. 10/1991 del Consiglio di stato – tende a limitare la «restitutio in integrum» ai soli casi di indebita interruzione di un rapporto di impiego già in atto, una ipotesi nella quale alla pronuncia giurisdizionale di annullamento dell’atto che ne aveva impedito la prosecuzione segue il completo effetto ripristinatorio delle prerogative sul piano economico del pubblico dipendente.Una recente decisione della Sezione VI del Consiglio di stato sembra aprire un spiraglio alla rigidità dell’indirizzo giurisprudenziale in vigore.

I giudici della Sezione sostengono, infatti, che l’integrale riconoscimento dei diritti retributivi e previdenziali spettano a partire dalla data di decorrenza giuridica della nomina non solo nei casi di indebita interruzione del rapporto di lavoro, ma anche nei casi in cui la non coincidenza tra l’effetto giuridico e quello economico della nomina in ruolo sia stato accertato giudizialmente essere imputabile ad una non corretta applicazione da parte dell’amministrazione scolastica, non riconducibile ad errore scusabile, della disciplina sulla riserva dei posti, di cui alla legge n. 482/1968, in favore delle c.d. categorie protette. Il caso esaminato dai giudici riguardava, appunto, la mancata assunzione in ruolo di una docente che, pur avendo titolo alla nomina in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.1989, non si era visto conferire la nomina. La docente aveva impugnato il provvedimento dinanzi al Tar che le aveva dato ragione. In applicazione della sentenza favorevole, l’amministrazione aveva disposto la nomina dell’interessata sul posto messo a concorso, con decorrenza giuridica dal 1.9.1989 ed economica dal 6.7.1995. La decisione dei giudici( n. 2379 del 27.4.2010) introduce anche un altro innovativo principio: nel caso di diritto alla restituzione la perdita patrimoniale deve essere determinata, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056, I e II comma, e 1226 del codice civile, equitativamente in una somma pari al 50% delle retribuzioni spettanti dalla data di decorrenza giuridica a quella di assunzione ma con esclusione di ogni eventuale periodo di attività lavorativa reso per altro incarico o supplenza assegnato dall’amministrazione scolastica.

Note: Italiaoggi Azienda Scuola 11/05/2010
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