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IL SUPPLENTE DOCENTE PUO’ AVERE 2 INCARICHI

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IL SUPPLENTE DOCENTE PUO’ AVERE 2 INCARICHI ( Ordinanza Tribunale di Pisa 29/XII/2000 ) Avv. Bruno Sechi del Foro di Cagliari

 

Con l’ordinanza datata 29/XII/2000, il Giudice del Lavoro di Pisa, ha stabilito la legittimità degli incarichi ricoperti dal docente supplente in due differenti Istituti scolastici.

 

Nella fattispecie in esame, il supplente era stato nominato, dal dirigente scolastico, per un incarico di supplenza di 10 ore in un Istituto Tecnico e , dal Provveditore, per un incarico di 8 ore settimanali in un altro Istituto, dove vigeva l’organico funzionale.

 

Il dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico notificava al supplente in questione il licenziamento, poiché esso non poteva ricoprire altri incarichi ( completamento di cattedra ) in scuole dove vige l’organico funzionale.

Il supplente, con ricorso per procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., impugnava il predetto licenziamento,successivamente dichiarato “immotivato” ed illegittimo dal giudice.

Infatti, il dirigente scolastico non era legittimato ad intimare il licenziamento: il soggetto competente era (ed è ) il Provveditore.

Inoltre, nell’Istituto Tecnico, in cui operava il dirigente scolastico suindicato, non vigeva l’organico funzionale.

Per i motivi suesposti il giudice che qui si considera ha accolto il ricorso del docente de quo e ha condannato l’Istituto Tecnico e il Ministero della P.I. al ripristino del rapporto di lavoro, e al rimborso delle spese di lite.

 

 

Senorbì-Cagliari

Avv. Bruno Sechi

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