Il D.D.G. 16 marzo 2007 attribuisce al docente interessato il diritto di opzione per una qualsiasi delle abilitazioni in suo possesso, ancorché conseguite con un unico corso S.I.S.S.
Non può essere pertanto condiviso l’assunto dell’Amministrazione secondo cui l’opzione può essere esercitata soltanto dal docente che, avendo frequentato le attività didattiche in maniera differenziata del corso biennale S.I.S.S., ha conseguito – con esami distinti – distinte abilitazioni.
http://www.dirittoscolastico.it/tar_marche_-_sentenza_n_84-2010.html