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“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”

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speciale relativo all’art. 71  Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112   Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti  della P.A .  Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112 che RIGUARDA IL PERSONALE SCOLASTICO .A cura dell’Ufficio Studi della Uil Scuola
Comma 1:
– In caso di assenza per malattia, di qualunque durata, anche nei primi dieci giorni non è effettuata alcuna riduzione del trattamento economico fondamentale…
(per l’Art. 77 del CCNL il trattamento fondamentale è composta da:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”)
La riduzione, che si riferisce ai primi 10 giorni assenza (anche per assenze superiori ai 10 giorni), riguarda esclusivamente “ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”. ( per l’Art. 77 del CCNL il trattamento accessorio è composto da:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità di direzione dei DSGA;
e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche
disposizioni di legge) Per le voci a), retribuzione professionale docenti – RPD ed e), compenso
individuale accessorio per il personale ATA – CIA. i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle n. 3 e 4 del CCNL) per cui le trattenute giornaliere lorde dovrebbero
essere: RPD: CIA
0-14 anni 6,30 area B/C 2,48
15-27 anni 7,77 area A/As 2,25
da 28 anni 9,90
Con analogo conteggio, per i DSGA, la trattenuta va calcolata sulla quota di
indennità di direzione.
Per gli altri compensi previsti dall’art. 77 del CCNL la determinazione presenta aspetti problematici in quanto si tratta di somme a carattere forfetario, che pertanto andrebbero
teoricamente ricondotte ad un ammontare giornaliero secondo parametri che, al momento, non sono definiti. Su queste voci ci riserviamo una approfondimento, sentito il ministero, anche in considerazione della specificità della scuola.
Anche per la quota relativa ai dirigenti scolastici occorre un approfondimento.
Le decurtazioni sopra previste non si applicano:
a) per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di
servizio
(Art. 20 CCNL);
b) ricovero ospedaliero ;
c) ricovero in day hospital;
d) per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita.
Comma 2:
Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare
l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (da intendersi anche “medico di famiglia”)
Infatti la CM 7/2008 della Funzione Pubblica specifica che “deve ritenersi ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio
Sanitario Nazionale e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Comma 3: L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto
conto delle esigenze funzionali e organizzative.
La CM 7/2008 così interpreta l’ultima frase: “salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata”.
Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
Comma 4:
La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla
normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni.
Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene
computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
La CM 7/2008 al riguardo specifica: “La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono
l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall’entrata in vigore del decreto legge

 

Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche’ per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e’ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

 

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