L’adozione di atti di secondo grado, quali sono quelli emessi in sede di autotutela, comporta la necessaria previa comunicazione di avvio del procedimento, ciò al fine di consentire alla persona coinvolta, che beneficia cioè dell’atto che l’Amministrazione intende ritirare o modificare, di poter intervenire nel procedimento amministrativo esplicando le proprie ragioni difensive.
In difetto risulta violato il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone il rispetto delle regole partecipative di cui agli artt. 7 ss della L. n. 241/1990, anche alla luce del principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, in presenza di atto di autotutela non preceduto da comunicazione di avvio del procedimento.
http://www.dirittoscolastico.it/tar_toscana_-_sentenza_n_732-2010.html