Dalla Cisl-Scuola Sicilia riportiamo quanto è apparso sul sito http://www.cislscuolasicilia.it/cisl-index.htm che è di grande importanza relativamente alla dotazione organica degli insegnanti di sostegno.
Contrariamente a quanto affermato da alcune notizie apparse su siti specializzati, la sentenza n. 2231/2010 della sesta sezione del Consiglio di Stato non ha assolutamente contraddetto la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 80/2010) in materia di determinazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno nella scuola statale.
Lo precisa la Segreteria Nazionale della CISL Scuola con una nota articolata.
Accogliendo, infatti, l’appello dei genitori di un alunno della scuola primaria di un istituto comprensivo in provincia di Udine, avverso una sentenza di primo grado del TAR Friuli Venezia Giulia, sez. di Trieste, il Consiglio di Stato ha affermato il diritto di quest’ultimo alla riconsiderazione del numero delle ore di sostegno assegnate, numero contestato dai genitori. Nel riconoscere il diritto il giudice amministrativo di seconda istanza ha comunque precisato quali sono i limiti entro i quali si può addivenire all’assegnazione delle ore di sostegno in deroga: nel caso in questione, infatti, l’alunno svolgeva un modulo didattico di 32 ore e i genitori sostenevano che doveva essere garantita la copertura dell’intero orario di permanenza scolastica del figlio. Ciò, però, contraddirebbe con la regolamentazione legislativa della figura dell’insegnante di sostegno, che non svolge una funzione di assistenza dell’alunno in situazione di handicap ma – assumendo la contitolarità delle classi e sezioni in cui opera – svolge una attività di sostegno all’integrazione dell’alunno, partecipando alla programmazione didattica ed educativa al pari degli altri docenti.
Tra l’altro è di tutta evidenza che l’orario obbligatorio di servizio del docente (in questo caso 24 ore settimanali) non potrebbe essere sufficiente a coprire l’intero monte ore di frequenza dell’alunno. Questa eventualità, afferma il Collegio, «tradirebbe lo spirito della normativa volta a favorire in ogni caso la integrazione scolastica degli alunni e non si tradurrebbe in un intervento individualizzato e commisurato alle specifiche esigenze dell’alunno».
Il Consiglio di Stato, quindi, nel pieno rispetto della pronuncia della Corte Costituzionale, ha riconosciuto il diritto ad una rideterminazione del numero di ore di sostegno assegnate per l’integrazione dell’alunno – tenendo conto anche degli ulteriori strumenti (come il servizio socio-educativo) che potrebbero consentire anche la copertura integrale del periodo di frequenza – ma senza venir meno alle finalità che le norme assegnano all’attività di sostegno, che non è finalizzata all’assistenza dell’alunno in situazione di handicap ma alla sua integrazione scolastica. In ogni caso, contrariamente alle affermazioni di qualcuno, il Collegio non ha mai preso in considerazione l’eventualità che esigenze di natura finanziaria potessero limitare il diritto dell’alunno. “””