Studente disabile – determinazione delle ore di sostegno non necessariamente pari alle ore di frequenza – valutazione della specificità della situazione ma necessario perseguimento dell’obiettivo della integrazione.
Il diritto per gli alunni portatori di handicap all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale.
Nel caso concreto l’Amministrazione deve, alla luce dei principi e della normativa vigenti come risultanti per la pronuncia della Corte costituzionale, riconsiderare il numero delle ore di sostegno assegnate al fine di una diversa determinazione che, valutata la specificità della situazione, eventualmente anche alla luce di un rinnovato accertamento sanitario presso struttura pubblica, ma anche considerati gli ulteriori strumenti di tutela che siano previsti (come il servizio socio-educativo), può giungere o meno alla individuazione di un numero di ore pari a quello delle ore di frequenza, nella misura motivatamente necessaria per perseguire al meglio l’obbiettivo dell’integrazione del disabile nelle condizioni date, con l’eventuale ricorso anche ad assunzione “in deroga” .
La rideterminazione da parte dell’Amministrazione del numero delle ore di sostegno non può essere disposta per gli anni successivi a quello cui sia applicata, essendo previste verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli in relazione alla loro efficacia ed alla evoluzione della patologia accertata.
http://www.dirittoscolastico.it/consiglio_di_stato_-_sentenza_n_2231-2010.html