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Insegnamento della religione cattolica – riconoscimento del servizio nelle graduatorie ad esaurimento – non spetta

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Il presupposto perché l’insegnamento prestato nella scuola costituisca punteggio utile per l’inserimento nelle graduatorie ex permanenti ed ora ad esaurimento, sta nel fatto che debba essere relativo alla classe di concorso per la quale si chiede l’inserimento in graduatoria.

L’insegnamento della religione cattolica per le peculiarità che lo contraddistinguono non trova una classe di concorso che consenta un inserimento nelle graduatorie oltre a non avere un titolo di studio specifico che abiliti all’insegnamento.

Si tratta, quindi, di un insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari e che non trova collegamento con una individuata classe di concorso, requisiti che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art. 2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica richiesta per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione.

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