La legge della Provincia autonoma di Trento n. 5/2006, nella parte in cui prevede l’inserimento in fondo alla graduatoria dei docenti provenienti da altre graduatorie, si pone in contrasto con:
– l’art. 3 Cost, , in quanto determina una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti con i medesimi requisiti in funzione dell’avvenuta iscrizione in altra graduatoria di altra provincia.
– l’art. 97 Cost. in quanto penalizza lo stesso buon andamento del sistema scolastico, determinando la preferenza – anche a parità di fascia – per i docenti aventi un minore punteggio di merito (minori requisiti attitudinali), rispetto a chi pur avendo un punteggio anche sensibilmente superiore proviene da altra graduatoria
– l’articolo 4, comma 1, Cost., in quanto lesiva del diritto al lavoro dei docenti provenienti da altra provincia, costretti ad un primo periodo di sostanziale inattività per poter aspirare al corretto inserimento in base al punteggio di merito nelle graduatorie trentine;
– l’articolo 16, comma 1, Cost., perché lede il diritto a stabilire la residenza sul territorio nazionale, fortemente ostacolato dalla descritta difficoltà di continuare la propria attività lavorativa;
– l’articolo 51, comma 1, Cost., perché viola la disposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza, secondo requisiti stabiliti dalla legge”.
http://www.dirittoscolastico.it/consiglio_di_stato_-_ordinanza_n_106-2010.html